Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.29458 del 23/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32070/2019 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, PREFETTO PROVINCIA COSENZA, QUESTURA COSENZA;

– intimati –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di COSENZA, depositata il 19/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/07/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

N.M., cittadino del *****, propone ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno, articolato in tre motivi, notificato il 18.10.2019, avverso il decreto n. 167/2019 del Giudice di pace di Cosenza, depositato il 19.9.2019, notificato in pari data mediante PEC, con il quale il giudice di pace ha rigettato il ricorso in opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto, convalidando il decreto stesso, affermando che il giudice di pace investito dell’opposizione può sindacare solo la legittimità del provvedimento, che nel caso di specie non presentava difetti, o carenze motivazionali, o invalidità procedimentali.

Gli intimati non hanno svolto attività difensive in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Preliminarmente, occorre rilevare che la procura, rilasciata su foglio separato spillato in calce al ricorso, risulta rilasciata il 19.4.2019, pur facendo riferimento (con annotazione a mano nello spazio lasciato libero nel foglio, per il resto dattiloscritto) alla impugnazione avverso la ordinanza n. 167/2019 resa dal g.d.p. di Cosenza il 27.9.2019 e depositata in data 19.9.2019, ovvero ad un provvedimento emesso in data successiva al rilascio della procura.

Essa sarebbe quindi nulla, perchè emessa prima della emissione del provvedimento impugnato e quindi priva del requisito della specialità, richiesto a pena di inammissibilità del ricorso per la procura rilasciata per il giudizio di cassazione, e di conseguenza il ricorso proposto, da considerarsi privo di procura, sarebbe inammissibile (v. in tal senso Cass. n. 27540 del 2017). E tuttavia, è possibile ritenere che la indicazione della data sia frutto di un errore materiale: per le modalità di redazione dell’atto e come si evince dal testo di esso, si può ritenere che la indicazione della data di rilascio sia stata individuata e riportata erroneamente nel 19.4. anzichè nel 19.9., data di pubblicazione del provvedimento impugnato, atteso che la data, le generalità del ricorrente e gli estremi del provvedimento impugnato sono state inserite a mano su un foglio per il resto prestampato e provengono da un unico estensore, per cui risulta incongruente che la data di rilascio della procura fosse precedente a quella del provvedimento a cui essa contestualmente si riferisce.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, nella parte in cui identifica il Prefetto quale unica autorità competente all’adozione del provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato, in quanto il decreto di espulsione non sarebbe stato firmato dal Prefetto ma da altro funzionario di prefettura in difetto di una esplicita delega.

Con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 10 e 10 bis, T.U. Immigrazione, e la sussistenza dell’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che il giudice di Cosenza non ha tenuto conto del fatto che qualora sia stata proposta domanda di protezione internazionale, fino alla decisione sulla medesima domanda nessun provvedimento espulsivo può essere adottato nei confronti del richiedente la protezione internazionale, come previsto dal predetto art. 10 bis, che introduce una causa di improcedibilità speciale in forza della quale vengono meno le condizioni che avevano originariamente determinato la permanenza illegittima dello straniero sul territorio nazionale.

Sostiene che tale norma sarebbe stata violata dal giudice di pace di Cosenza, che avrebbe affermato che la pendenza della richiesta di protezione internazionale non osti alla espulsione dello straniero.

Con il terzo motivo, deduce la violazione del D.P.R. n. 445 del 2000. Afferma che avrebbe dedotto la nullità del decreto prefettizio per mancanza della attestazione di conformità, in quanto la copia del decreto consegnata al cittadino straniero ricorrente sarebbe stata priva di qualsiasi indicazione di conformità all’originale, e che anche tale eccezione sarebbe stata illegittimamente disattesa dal giudice di pace.

Aggiunge che a nulla può valere la mera clausola di stile inserita nella relata di notifica del decreto stesso che non reca neppure l’indicazione del numero di originali in cui il decreto è stato redatto, indicazione necessaria per dimostrare che all’odierno ricorrente è stato effettivamente consegnato un originale del decreto in questione.

Pur volendo ritenere superabile il profilo di inammissibilità del ricorso per nullità della procura, addebitando ad un mero errore materiale l’indicazione di una data precedente all’emissione del provvedimento impugnato, il ricorso è comunque inammissibile perchè ogni suo motivo contiene una violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Nel corso della narrazione dei fatti di causa e della illustrazione del primo motivo, il ricorrente si dilunga ad illustrare in diritto la questione della legittimazione esclusiva del Prefetto a sottoscrivere il provvedimento di espulsione, che avrebbe articolato già in sede di opposizione a decreto di espulsione, senza però individuare quando e dove la questione sarebbe stata proposta, con quale atto processuale e se esso sia stato nuovamente depositato in questa sede per consentirne il riscontro da parte della Corte.

Nella decisione impugnata, assai sintetica, non c’è traccia dell’avvenuta proposizione, dell’esame nè tanto meno del rigetto di questa questione. Non esiste neppure il passo richiamato dal ricorrente, forse sopravvivenza di un precedente ricorso, secondo il quale nella documentazione prodotta da parte resistente vi sarebbe la delega conferita dal Prefetto ai dirigenti per la sottoscrizione del provvedimento di espulsione. Non vi è quindi alcuna indicazione in ordine al fatto che la questione fosse stata effettivamente sollevata nel corso del giudizio di merito, ed anche se la questione fosse stata effettivamente posta, inoltre, la censura da proporre sarebbe stata in ogni caso la violazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero l’omessa pronuncia.

Analogamente, il secondo e il terzo motivo non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto il ricorso non consente mai, con riferimento specifico all’originario atto di opposizione, di individuare e localizzare le eccezioni a suo tempo proposte e quindi non consente di verificare se il provvedimento impugnato, che è molto stringato, le abbia valutate, passo necessario per poter poi passare a considerare se le eccezioni – ove proposte – siano state decise in modo erroneo. La difesa del ricorrente complessivamente non si confronta adeguatamente con il provvedimento impugnato e non dà conto, con modalità tale da consentire il necessario controllo da parte della Corte, dell’avvenuta proposizione dell’eccezione nel corso del giudizio di merito.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 8, che ha sostituito del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13-bis), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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