Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2946 del 07/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21782/2018 proposto da:

H.N., domiciliato presso Coop Cosep e ivi residente in *****, difeso da avv. Michele Carotta, del foro di Vicenza;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/10/2019 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta dal cittadino senegalese H.I..

Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione ma non è reperibile nè in calce nè in atti la procura speciale alle liti.

Il ricorso è pertanto inammissibile. Non vi è statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione al versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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