LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 465/2019 proposto da:
D.B., elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba Tortolini N 30, presso lo studio dell’avvocato Placidi Alfredo, e rappresentato e difeso dall’avvocato Zorzella Nazzarena;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1307/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2020 da Dott. IOFRIDA GIULIA;
udito l’Avvocato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1307/2018, depositata in data 17/5/2018, ha accolto l’impugnazione del Ministero dell’Interno avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la richiesta di D.B., cittadino *****, di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, della protezione umanitaria, respinte le altre richieste, inerenti alle c.d. protezioni maggiori (status di rifugiato e protezione sussidiaria).
In particolare, i giudici d’appello hanno respinto l’eccezione, sollevata dall’appellato, di inammissibilità del gravame del Ministero per genericità, rilevando che nei motivi di appello erano evidenziate le ragioni di critica della sentenza del Tribunale, in punto di carenza e contraddittorietà della motivazione; quindi, i giudici della Corte di merito hanno ritenuto generico e stereotipato il racconto del richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, per sfuggire alle minacce di morte da parte del padre, mussulmano, che si opponeva alla frequentazione, da parte del figlio, di un amico di religione *****), il quale comunque non aveva offerto elementi in ordine al fatto che lo stesso avesse richiesto, senza positivo riscontro, protezione presso le autorità ***** ed in ordine alla attualità del pericolo; quanto alla situazione generale del Pese d’origine, la zona dei *****, pur presentando un’instabilità ancora attuale (legata a bande dedite al narcotraffico), era oggetto di maggiori controlli da parte dello Stato.
Avverso la suddetta pronuncia, D.B. propone ricorso per cassazione, notificato il 18/12/2018, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, degli artt. 132 e 342 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per motivazione apparente sul rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello del Ministero dell’Interno, per genericità, in assenza, nel gravame, di una ricostruzione dei fatti diversa da quella effettuata dal Tribunale e di indicazione di fonti alternative, diverse da quelle allegate dal richiedente ed indicate dal Tribunale, sulla situazione del *****; con il secondo motivo, si denuncia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione agli artt. 132 e 342 c.p.c., per avere la Corte di merito, aderendo acriticamente al generico gravame ministeriale, erroneamente motivato l’accoglimento dello stesso in punto di non credibilità del richiedente, di per sè non motivata nell’atto di appello e nella sentenza qui impugnata, facendo poi derivare in via automatica la riforma della decisione del Tribunale dalla asserita provenienza del richiedente dalla zona del ***** ed escludendo ogni rilievo, senza peraltro indicazione di alcuna fonte internazionale, alla situazione attuale di instabilità politico-sociale della suddetta Regione del *****.
2. La prima censura è infondata.
Le Sezioni Unite di questa Corte in punto di specificità dell’appello, hanno chiarito (Cass. 27199/2017) che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Ora, nella specie, la Corte d’appello ha rilevato che il gravame del Ministero dell’Interno era sufficientemente specifico, essendo in tale atto evidenziata la contraddittorietà della motivazione del Tribunale, che aveva prima ritenuto il racconto del richiedente tale da non integrare neppure i presupposti per la protezione sussidiaria e poi ritenuto comunque ricorrenti i gravi motivi per la concessione della protezione umanitaria, pur in assenza di prova sulla stessa provenienza ***** del richiedente e sulla base del solo richiamo alla situazione generale del Paese d’origine; inoltre, si evince dalla sentenza impugnata che il Ministero aveva contestato la valutazione del Tribunale in punto di coerenza della vicenda narrata dal richiedente, rilevandone la genericità e la mancanza di circostanze descrittive specifiche.
Le Sezioni Unite di questa Corte, in un recente arresto (Cass. 22232/2016), hanno precisato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.
La sentenza impugnata non è affetta da motivazione del tutto illogica, incoerente e quindi apparente.
3. La seconda censura è inammissibile.
Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria è evidente che l’attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolge un ruolo rilevante, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel paese d’origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, la situazione oggettiva del paese d’origine deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente, la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi (Cass. 4455/2018).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali non ha ritenuto attendibile la narrazione dei fatti operata dal richiedente, rilevando una totale genericità per mancanza di ogni riferimento a circostanze spazio-temporali, anche circa la provenienza dalla zona del ***** e comunque in ordine all’attualità del pericolo.
In ogni caso, la Corte di merito ha, altresì, accertato che nella zona di “autoattribuita provenienza” dell’immigrato, non vi sono palesi violazioni di diritti umani.
La doglianza è altresì inammissibile perchè mira a sostituire le proprie valutazioni con quella, svolta insindacabilmente (al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5).
4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
PQM
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020
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