LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. MUCCI Robert – rel. Consigliere –
Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 29656/2015 proposto da:
DUO IMMOBILIARE S.R.L., in persona del presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 82, presso lo studio dell’Avv. Stefano Bassi, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Tucci giusta procura in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1169/31/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 7 luglio 2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI.
CONSIDERATO
che:
1. la CTR del Veneto ha rigettato il gravame interposto da Duo Immobiliare s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Vicenza di rigetto del ricorso della medesima società contro la cartella di pagamento n. ***** per ritardato versamento dell’IRES e omesso versamento dell’IVA trimestrale, oltre sanzioni e interessi, relativamente all’anno d’imposta 2008, emessa a seguito di controllo automatizzato; ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere sul riconoscimento del credito IVA della società maturato nel 2006;
2. afferma la sentenza (pp. 2-3) che: a) del modello Unico 2009 era stato compilato “esclusivamente il frontespizio e il quadro VA, senza dati contabili rilevanti ai fini della liquidazione di tale dichiarazione” la quale, “quindi, inizialmente considerata valida in quanto trasmessa entro i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, era stata poi annullata dall’Ufficio in quanto contenente solo il codice dell’attività svolta; in realtà essa andava considerata omessa per carenza dei dati contabili significativi, come già avvenuto per le dichiarazioni degli anni 2006 e 2007 (in data 3 agosto 2010 la contribuente aveva presentato dichiarazione fiscale integrativa per il 2008, considerata però omessa in quanto fuori termine e quindi ritenuta titolo per la riscossione dei debiti indicati)”; b) il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, non impone all’ufficio di procedere agli accertamenti necessari a riconoscere il credito; c) anche nel voler considerate insussistente, nella specie, l’omissione, si tratterebbe comunque di “una “irregolarità sostanziale”, perchè rilevante ai fini della determinazione del “volume d’affari”, come tale equiparabile ad un’omissione, a fronte della quale al contribuente resta solo la facoltà di presentare un’istanza di rimborso, se nei termini”; d) peraltro è orientamento dell’ufficio finanziario riconoscere “il diritto del contribuente al credito risultante da eccedenze di tributo anche se evidenziate in dichiarazione omessa”;
4. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Duo Immobiliare affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
RITENUTO
che:
5. con il primo motivo di ricorso Duo Immobiliare denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, comma 2, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, sostenendo che se viene presentata nei termini la dichiarazione IVA, anche se infedele o incompleta, questa può essere integrata prima della scadenza del termine per l’accertamento, stante il disposto del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 2; evidenzia che l’amministrazione non avrebbe contestato l’importo IVA in eccedenza, negando la compensazione per una ragione meramente formale;
6. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis: l’amministrazione avrebbe illegittimamente applicato nella specie una procedura (automatizzata) applicabile alla rettifica degli errori di calcolo o al controllo della rispondenza tra i versamenti effettuati e quelli esposti in dichiarazione;
7. il secondo mezzo dev’essere subito esaminato per priorità logica ed è fondato:
7.1. Sez. U, 8 settembre 2016, n. 17757 ha fissato il principio secondo il quale “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (conf. Sez. 5, 13 giugno 2018, n. 15459; Sez. 6-5, 3 aprile 2018, n. 8131; Sez. 5, 23 febbraio 2018, n. 4392; Sez. 6-5, 25 gennaio 2017, n. 1627);
7.2. il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purchè siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione; la sussistenza di tali requisiti esclude difatti la rilevanza dell’assenza di quelli formali, sempre che sia rispettata la cornice biennale prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, per l’esercizio del diritto di detrazione (secondo le precisazioni espresse, in particolare, da Sez. 5, 28 luglio 2015, n. 14767, confermate, tra varie, da Sez. 5, 3 marzo 2017, n. 5401);
7.3. alla cornice biennale hanno fatto espresso riferimento, nel dettare il principio di diritto, le Sezioni Unite con la sentenza dinanzi indicata; ciò perchè – hanno precisato al punto 5.8 – essa identifica “il rilievo generale e interno” che governa l’esercizio del diritto di detrazione;
7.4. nella specie, il credito non risulta contestato e sussistono i presupposti sostanziali indicati dalle Sezioni Unite sicchè non c’è necessità di procedere ad accertamento induttivo, in quanto l’amministrazione non può pretendere la restituzione di somme per ragioni di pura forma senza addurre rilievi sulla loro effettiva spettanza: principio, questo, che si specchia nella giurisprudenza unionale, secondo la quale occorre che il contribuente documenti la sussistenza dei soli requisiti sostanziali del diritto a detrazione di cui all’art. 17 Sesta Dir. e “si mettono in guardia gli Stati membri da meccanismi di rimborso artificiosi e tali da mettere a rischio l’immediata neutralità dell’imposizione sul valore aggiunto” (Sez. U, n. 17757/2016, cit., in motivazione);
7.5. nondimeno, la questione in esame si sposta su un piano esclusivamente fattuale, dovendosi verificare in concreto l’avvenuto rispetto della ridetta cornice biennale, profilo sul quale la sentenza impugnata nulla espone e che nemmeno risulta chiarito dalle parti nei loro scritti;
8. il primo mezzo è conseguentemente assorbito.
9. In conclusione, il ricorso dev’essere accolto con riferimento al secondo mezzo e per quanto di ragione, assorbito il primo, con rinvio alla CTR del Veneto che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame attenendosi ai surriferiti principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020