LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27639-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
T.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 130, presso lo studio dell’avvocato MARIA BEATRICE ZAMMIT, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1333/2014 della COMM. TRIB. REG. dell’Emilia Romagna, depositata il 03/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/07/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna n. 1333/18/14, depositata il 3.7.2014, notificata il 18.9.2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.7.2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.
RILEVATO
che:
– La Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna – decidendo sull’appello proposto da T.D., parzialmente soccombente in prime cure – accoglieva il gravame e riformava quindi la sentenza resa dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì a seguito del ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento per l’anno 2007; rilevava la CTR – in via preliminare – la fondatezza della doglianza, svolta in entrambi i gradi, di illegittimità dell’atto impositivo per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
– Per la cassazione della predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a un motivo.
– Resiste con controricorso il contribuente.
CONSIDERATO
che:
– Il motivo di cui consta il ricorso reca: “Violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”
– La questione oggetto della presente controversia è costituita dalla impugnazione di un avviso di accertamento per recupero del maggior imponibile non dichiarato, emesso a seguito di controllo fiscale svolto a mezzo di questionario ed invito a produrre documenti.
– Questa la successione dei fatti come risultano univocamente dalla ricostruzione effettuata da entrambe le parti: il questionario è stato inviato il 10.5.2011; il contribuente ha depositato la documentazione il 28.6.2011; a seguito di invito, per chiarimenti, in data 6.8.2012, le parti hanno redatto, in data 10.9.2012, processo verbale di contraddittorio; in data 12.10.2012, l’Ufficio ha notificato al contribuente l’avviso di accertamento.
– La CTR ha annullato l’atto impositivo in quanto emesso prima del decorso dei 60 giorni previsti dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, secondo il quale non può l’Ufficio emettere l’atto impositivo prima dello spirare del predetto termine decorrente dalla chiusura delle operazioni di verifica, salvo il caso di particolare e motivata urgenza.
– Il ricorso è fondato.
– La presente decisione si pone convintamente nel solco di un orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato.
– Rileva innanzi tutto il collegio – non prima di avere premesso, in punto di fatto, che comunque un contraddittorio nella specie è stato posto in essere, all’indomani dell’invio del questionario – che la pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 24283 del 9.12.2015 ha sancito che l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di attivare il contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo se specificamente previsto da una norma di diritto positivo; che non può essere, esso contraddittorio, essere stabilito attraverso l’ordinamento Europeo, in quanto, eventualmente, solo con riguardo ai tributi armonizzati (e non anche a quelli non armonizzati) è individuabile una portata generale, in diretta applicazione del diritto comunitario, con l’effetto, in caso di sua violazione, della invalidità dell’atto e sempre che il contribuente alleghi le ragioni, non meramente pretestuose, che avrebbe potuto far valere; che, per ultimo, non si può postulare, considerati tutti i parametri normativi di riferimento, in via interpretativa, l’esistenza di un principio generale per cui l’Amministrazione finanziaria sia tenuta, anche in assenza di specifica disposizione, ad attivare, pena la nullità dell’atto, il contraddittorio endoprocedimentale ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente. Sulla scorta di tali motivazioni, le SS. UU. hanno escluso la possibilità di estendere la previsione dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, in commento alle fattispecie di verifiche “a tavolino” ovvero all’attività di accertamento estranea agi “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”. Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito, da un lato, che l’obbligo del contraddittorio preventivo sussiste solo in caso di attività svolta e/o iniziata presso il contribuente (Cass. n. 6219/2018) e, dall’altro, la necessità del contraddittorio endoprocedimentale ove l’accertamento attenga a tributi armonizzati (Cass. n. 20036/2018).
– Il ricorso va accolto, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Emilia Romagna, in diversa composizione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 22 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020