Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29547 del 24/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14254-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.E., F.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3141/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LECCE, depositata il 14/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate, quale successore dell’Agenzia del Territorio, con atto di rinuncia del 7 maggio 2020, ha dichiarato, a seguito di orientamento giurisprudenziale sfavorevole, di rinunciare al proposto ricorso per cassazione con compensazione chiedendo che nulla si provveda in punto di spese del giudizio;

– i contribuenti non sono costituiti e che, pertanto, sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta formulata dall’Ufficio;

– la rinuncia al ricorso comporta la pronuncia di inammissibilità del ricorso

– nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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