Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29557 del 24/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1338-2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RENZO INTERLENGHI;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 497/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Cagliari, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, risultando l’impugnata decisione affetta da illogicità e contraddittorietà posto che il decidente avrebbe rigettato il gravame negando la sussistenza di una situazione di rischio in capo al ricorrente e quindi la sua vulnerabilità, pur dando atto delle condizioni di grave instabilità che vive la regione di provenienza (*****) a causa della minaccia terroristica.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.

2. Di seguito al proposto ricorso, con atto sottoscritto dal proprio difensore a ciò abilitato in forza di procura speciale, il ricorrente ha inteso rinunciare al proposto ricorso.

Va perciò dichiarata l’estinzione del giudizio a mente dell’art. 391 c.p.c.. Nulla per le spese, in difetto di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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