Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29580 del 24/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16319/2019 proposto da:

K.O., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Acquati, del foro di Milano;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 19/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/10/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta dal cittadino del ***** K.O. il quale ha proposto avverso tale provvedimento ricorso per cassazione.

Il ricorso non risulta, tuttavia, notificato al Ministero dell’Interno, legittimato passivo, nè ad alcuna altra parte.

Ne deriva l’inammissibilità, senza statuizione sulle spese processuale, non avendo potuto il Ministero svolgere difese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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