LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21266/2020 proposto da:
C.C., in proprio e quale genitore del minore C.F., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difesa dall’avvocato Alvino Gennaro, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
N.R.;
– intimata –
e contro
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE PER I MINORENNI di NAPOLI, depositato il 21/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/11/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
che:
il tribunale per i minorenni di Napoli ha ordinato il ritorno del minore C.F. (classe *****) presso la madre, N.R., in *****, ove egli risiedeva prima del trasferimento a ***** per iniziativa del padre C.C.; ha motivato la decisione premettendo che era in corso un giudizio dinanzi all’Autorità di protezione del minore (Arp) di ***** a seguito dell’opposizione della madre alla decisione del padre di rientrare in Italia col figlio senza il di lei consenso; che dal trasferimento era trascorso meno di un anno; che il padre non aveva contestato le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda di restituzione; che era stato incardinato a ***** il giudizio per l’affidamento del minore;
ha quindi ritenuto che non sussistessero motivi ostativi al ritorno del minore “presso la residenza della madre”;
C.C. ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, illustrati da memoria;
la N. è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
I. – col primo motivo il ricorrente, unitariamente deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, lett. a), della Convenzione dell’Aja 25-10-1980 sugli aspetti civili della sottrazione dei minori e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, censura il provvedimento poichè il minore non era stato mai affidato alla madre, nè con essa aveva mai vissuto; e inoltre perchè l’istante N. mai aveva esercitato la responsabilità genitoriale sul minore stesso onde potersi da ciò desumere il diritto di determinarne il luogo di residenza; lamenta che il tribunale non abbia considerato che l’Arp di *****, in data 30-8-2018, aveva affidato il minore al padre e “in via cautelare” aveva disposto, stante l’inadeguatezza della madre, visite con la stessa in forma sorvegliata presso il punto d’incontro di *****, e che non abbia considerato inoltre la grave penalizzazione dell’interesse del minore, da affidare a terzi in caso di ritorno in Svizzera;
col secondo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione della Convenzione dell’Aja succitata in relazione al luogo di residenza del minore, si duole dell’essere il tribunale venuto meno al compito di determinare autonomamente la residenza abituale del minore tenendo conto di tutte le circostanze del fatto;
col terzo motivo infine egli denunzia la violazione e falsa applicazione delle norme convenzionali internazionali in tema di necessitato ascolto del minore quale adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rimpatrio;
II. – il terzo motivo è fondato e assorbente; in base alla Convenzione de l’Aja del 25-10-1985, alla quale hanno aderito sia l’Italia che la Svizzera, può discorrersi di sottrazione internazionale quando un minore avente la residenza abituale in un determinato Stato è condotto in un altro Stato senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale; tale responsabilità comprende infatti il diritto di determinare il luogo di residenza abituale del minore;
solo che nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, il suo ascolto, ai sensi dell’art. 315-bis c.c. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con L. n. 77 del 2003), è adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rientro (v. tra le moltissime Cass. n. 3319-17, Cass. n. 10784-19, Cass. n. 4792-20); l’ascolto può essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità dal medesimo stabilite, ma costituisce adempimento necessario poichè è finalizzato, ex art. 13, comma 2, della Convenzione de L’Aja, anche alla valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio, salva la sussistenza di particolari ragioni (da indicare specificamente) che ne sconsiglino l’audizione, ove essa possa risultare dannosa per il minore stesso, tenuto conto, altresì, del suo grado di maturità;
III. – nel caso concreto il giudice del merito ha omesso l’audizione del minore senza alcuna motivazione;
ne deriva che il decreto va cassato e ogni altra questione resta assorbita;
segue il rinvio al tribunale per i minorenni di Napoli, per nuovo esame;
il tribunale si uniformerà al principio di diritto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale per i minorenni di Napoli.
Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020