Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29597 del 24/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35932/2018 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di Cassazione, difeso dall’avvocato Andrea Maestri;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2305/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/07/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

M.E., cittadino del *****, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 27 agosto 2018 con cui la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello da lui spiegato avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

Non spiega difese l’amministrazione intimata.

considerato che:

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 33, ponendo l’accento sul suo transito dalla Libia, paese afflitto da grave violazione dei più elementari diritti umani.

Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo in riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

ritenuto che:

Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni:

-) lo è ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, giacchè spiegato in violazione del principio secondo cui: “Nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese” (Cass. 6 dicembre 2018, n. 31676);

-) lo è altresì perchè totalmente generico, sia con riguardo alle circostanze dell’asserito transito in Libia, sia perchè non si misura affatto con il concreto contenuto della sentenza impugnata.

Il secondo motivo è inammissibile.

Esso è spiegato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma il ricorso, lungi dal lamentare l’omessa considerazione di uno specifico fatto storico controverso e decisivo (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), non fa altro che sollecitare una complessiva rivalutazione del giudizio in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, peraltro invocata sulla base di considerazioni del tutto generiche, le quali non consentono affatto di comprendere in che cosa specificamente consisterebbe la condizione di vulnerabilità del richiedente.

Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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