LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3416/2019 proposto da:
I.R., rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Bortoletto, (Pec: patrizia.bortoletto-ordineavvocatiravenna.eu) giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentato ex lege;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1728/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
che:
I.R., proveniente dal *****, ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Bologna che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;
con unico motivo egli censura la sentenza per violazione della convenzione di Ginevra in materia di protezione, nonchè per violazione dell’art. 5 t.u. imm. e degli artt. 2 e 32 Cost., art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e del Patto internazionale sui diritti politici, nella parte in cui non ha svolto alcuna considerazione a proposito della situazione del Paese di origine; il tutto quanto alla sussistenza delle condizioni oggettive di instabilità che si sarebbero dovuto ritenere rilevanti sia per la protezione sussidiaria che per la protezione umanitaria; il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
I. – dall’impugnata sentenza risulta che il ricorrente si era limitato a dedurre, a fondamento della domanda di protezione internazionale, di aver lasciato il proprio paese dopo esser stato vittima di un raggiro per motivi di lavoro e dopo aver contratto debiti che non era riuscito a onorare;
la corte d’appello ha considerato inattendibile la narrazione posta a base della domanda, e su tale giudizio non sono state proposte censure;
dopodichè la corte d’appello ha concluso nel senso che, vuoi in ragione di quanto inattendibilmente dichiarato, vuoi in base alla situazione interna del ***** come risultante dalle più accreditate fonti, la situazione soggettiva del richiedente non poteva farsi rientrare nel contesto di vulnerabilità necessario alla protezione umanitaria;
II. – in questa sede il ricorrente lamenta che non sia stata adeguatamente valutata la situazione del *****; ma niente di specifico evidenzia onde consentire di apprezzare su quale condizione di vulnerabilità – eventualmente diversa da quella scrutinata dalla corte territoriale – fosse stata basata la domanda di protezione umanitaria, nè in qual modo la situazione del ***** fosse stata dedotta a fondamento della domanda di protezione sussidiaria a fronte di un episodio di vita privata avulso dal contesto generale del Paese;
cosicchè alfine il ricorso si palesa totalmente generico, finanche per la caotica mescolanza di riferimenti a entrambe le forme di protezione;
lo stesso va dunque dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 24 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020