Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29687 del 28/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36409-2018 proposto da:

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO LEGALE GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE FALAGIANI;

– ricorrente –

contro

RIVA DEL SOLE SPA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CECILIA DRAGOFFA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1001/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

Il Comune di Castiglione della Pescaia ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione avviso di accertamento ICI per l’anno 2009, ha rigettato l’appello del Comune in quanto il rapporto instauratosi tra l’Ente locale e la società Riva del Sole SPA, con contratto del 31 marzo 1958, avente ad oggetto il terreno (denominato “*****”), di circa 20 ettari, su cui sorge il villaggio turistico gestito dalla Società, consiste in una locazione e non in un diritto di superficie e, pertanto, non è soggetto all’imposta comunale sugli immobili.

La Società si costituisce con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso si deduce errata e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – errore su punto decisivo per la controversia – violazione o falsa applicazione degli artt. 952 e 953 c.c., per avere la CTR qualificato il rapporto tra l’Ente locale e la società come locazione – invece che costituzione del diritto di superficie – statuendo, di conseguenza, la non debenza del tributo.

Il motivo è fondato.

Va rilevato, invero, che, superando la precedente normativa e interpretazione giurisprudenziale, secondo cui il provvedimento amministrativo di concessione ad aedificandum su un’area demaniale poteva in astratto dare luogo sia ad un diritto di natura reale, riconducibile alla proprietà superficiaria, sia ad un diritto di natura personale, la L. n. 388 del 2000, art. 18 modificando del D.Lgs. n. 504 del 1992, l’art. 3, comma 2 ha esteso la soggettività passiva dell’imposta ai concessionari di aree demaniali precedentemente non soggetti all’imposta (cfr. Cass. sez. 5 -, Sentenza n. 10006 del 10/04/2019). Riconosciuta dall’art. 18 in esame la soggettività d’imposta del concessionario, la questione se il diritto in capo al concessionario dipenda da concessione ad effetti reali o ad effetti obbligatori diventa irrilevante, in quanto il diritto in capo al concessionario è sempre tassabile ai fini ICI, proprio perchè il concessionario è divenuto soggetto di imposta. Si può, pertanto, affermare che la individuazione legislativa del concessionario quale soggetto d’imposta a norma del predetto art. 18, a datare dalla data di applicabilità della nuova disciplina, rende il concessionario obbligato non solo sostanziale ma anche formale, senza più necessità di accertare se la concessione che gli attribuiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali (con la conseguenza della tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario) o obbligatori (con la diversa conseguenza della intassabilità).

La CTR non si è adeguata a tali principi. per cui il motivo va accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in atto ex art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese vanno integralmente compensate, in ragione della applicazione della giurisprudenza successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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