Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29713 del 29/12/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17813-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.O., P.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2148/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 30/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RILEVATO

che:

1. P.O. e P.P. proponevano distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento con i quali veniva recuperata la maggiore imposta relativa a redditi da fabbricato per l’anno 2009.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, riuniti i ricorsi, li rigettava.

3. La sentenza veniva impugnata dai contribuenti e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in accoglimento dell’appello, dichiarava tassabile il reddito derivante da canoni di locazione sino al 29/4/2009.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. I contribuenti non si sono costituiti.

CONSIDERATO

che:

1.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 DEL 1992, art. 22, comma 1 e art. 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si sostiene che la CTR abbia deciso la causa nel merito, nella contumacia dell’Agenzia delle Entrate, in mancanza del deposito da parte degli appellanti, nè nel termine previsto dalla norma processuale nè nel corso del giudizio, della documentazione comprovante la notifica del ricorso.

2. Al fine di verificare l’omesso deposito della documentazione comprovante la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di appello si rende necessario disporre l’acquisizione del fascicolo di merito.

PQM

La Corte:

rimette la causa sul ruolo per l’acquisizione del fascicolo di merito.

Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472