Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29717 del 29/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 13854-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ AGRICOLA CASTELLO DI CIGOGNOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, Gian Matteo Baldi, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. prof. Livia SALVINI, presso il cui studio legale, sito in Roma, alla piazza Venezia, n. 11, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

contro

avverso la sentenza n. 4577/18/2018 della Commissione Tributaria Regionale della LOMBARDIA, depositata il 26/1072018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

La corte:

PREMESSO

– che in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un atto di recupero di un credito IVA emesso nei confronti della Società Agricola Castello di CiGognola dall’Agenzia delle entrate di Pavia, che riteneva il credito maturato dalla predetta società nell’anno d’imposta 2008 essere stato indebitamente utilizzato in compensazione in quanto società non operativa, in violazione, quindi, del disposto di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30, la CTR lombarda rigettava l’appello dell’ufficio finanziario avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che aveva annullato l’atto impositivo, ritenendo l’amministrazione finanziaria decaduta dal potere di accertamento per averlo esercitato non nel termine quadriennale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, ma in quello di otto anni previsto dal D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 2 del 2009, nella specie non applicabile perchè riferito al recupero dei crediti “inesistenti” e non. invece a quelli “non spettanti”, come era il credito contestato;

– che la difesa erariale denuncia con unico motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 16, conseguente alla falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 5.

OSSERVA

– che questa Corte ha affermato, al riguardo, che “Il D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 16, conv., con modif., dalla L. n. 2 del 2009, nel fissare il termine di otto anni per il recupero dei crediti d’imposta inesistenti indebitamente compensati, non intende elevare l'”inesistenza” del credito a categoria distinta dalla “non spettanza” dello stesso (distinzione a ben vedere priva di fondamento logico – giuridico), ma mira a garantire un margine di tempo adeguato per il compimento delle verifiche riguardanti l’investimento che ha generato il credito d’imposta, margine di tempo perciò indistintamente fissato in otto anni, senza che possa trovare applicazione il termine più breve stabilito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per il comune avviso di accertamento” (Cass. n. 19237 del 2017; in termini, Cass. n. 10112 del-2017 e, più recentemente Cass. n. 24093 del 2020);

– che la distinzione tra termini inesistenti e non spettanti, alla stregua del vigente D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, come modificato dal D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 15, non sembra non avere fondamento giuridico, avendo, detta disposizione, distinto due diverse categorie di crediti indebitamente compensati;

– che, invero, il comma 4 della disposizione da ultimo citata ha individuato il credito non spettante nel “credito d’imposta esistent(e) in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti”, mentre il comma 5, nell’ultima parte ha specificato che “Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presuppostò costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 36-ter, e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis”; distinzione che peraltro comporta l’applicazione di sanzioni amministrative di diversa entità;

P.Q.M.

dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della Quinta sezione civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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