Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29718 del 29/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6763-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.S.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GARIGLIANO 72, presso lo studio dell’avvocato D.S.M., rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO MULA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5125/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro D.S.I., impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento concernente la revisione del classamento di due immobili siti in Roma – microzona ***** -. Secondo la CTR l’impugnazione era inammissibile in quanto effettuata a mezzo servizio privato postale.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Il ricorso va rinviato a nuovo ruolo per nuova proposta concernente anche il ricorso incidentale.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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