LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6763-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.S.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GARIGLIANO 72, presso lo studio dell’avvocato D.S.M., rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO MULA;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 5125/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro D.S.I., impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento concernente la revisione del classamento di due immobili siti in Roma – microzona ***** -. Secondo la CTR l’impugnazione era inammissibile in quanto effettuata a mezzo servizio privato postale.
La parte intimata si è costituita con controricorso.
Il ricorso va rinviato a nuovo ruolo per nuova proposta concernente anche il ricorso incidentale.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020