Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.29724 del 29/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7624/2014 R.G. proposto da:

T.D., rappresentato e difeso dall’avv. Dario Romagnoli, dall’avv. Giuseppe Russo Corvace e dall’avv. Giuseppe Pizzonia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Scrofa, n. 57, presso lo studio dell’avv. Dario Romagnoli.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione n. 66, n. 168/66/13, pronunciata il 03/06/2013, depositata il 18/09/2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 03 novembre 2020 dal Consigliere Riccardo Guida.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mucci Roberto, che ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio;

udito l’avv. Laura Trimarchi, per delega scritta dell’avv. Giuseppe Pizzonia;

udito l’avv. Mattia Cherubini per l’Avvocatura Generale dello Stato.

FATTO E DIRITTO

1. T.D., titolare di una ditta individuale, impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo l’avviso di accertamento – emesso dall’Amministrazione finanziaria sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza cui era seguita la denuncia del contribuente all’Autorità giudiziaria per il reato di dichiarazione infedele (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4) – che recuperava a tassazione, ai fini IRES, IRAP, IVA, per il 2004, ricavi non dichiarati per Euro 9.900,00 e costi dichiarati, a fronte di operazioni ritenute inesistenti, per Euro 229.506,75.

2. La CTP di Bergamo rigettò il ricorso, con sentenza (n. 84/02/12), confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia che, con la sentenza in epigrafe, nel contraddittorio dell’ufficio, ha rigettato l’appello del contribuente.

2.1. In particolare, la CTR ha ritenuto che: (a) contrariamente a quanto sostenuto dall’interessato, sussistevano i presupposti per il raddoppio del termine decadenziale per l’accertamento fiscale in quanto, nella fattispecie, vi era un obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p., ciò che, in effetti, era accaduto visto che al contribuente era stato contestato il reato di dichiarazione infedele (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4); (b) non vi era prova che il detto importo di Euro 9.900,00 fosse un rimborso spese, e cioè che andasse a coprire le somme anticipate dal contribuente, per conto della Moglia Global Invest., con sede legale in *****, per una parte delle spese di ristrutturazione di un immobile posto in *****, condotto in locazione dal coniuge del ricorrente, asseritamente eseguite dalla ditta Domus Elettrica.

3. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.

4. Con la memoria ex art. 378 c.p.c. il ricorrente ha presentato richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ha affermato, al riguardo, di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6 convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, e di avere provveduto all’integrale e tempestivo pagamento rateale degli importi comunicati dall’Agente della riscossione ai fini della definizione; egli ha anche allegato la documentazione di riscontro.

5. In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, oppure perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora egli sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando risulti, al momento della decisione – come effettivamente accade in questo caso – che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 3/10/2018, n. 24083).

6. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perchè il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. 24083/2018, cit.).

7. Infine, non sussistono i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del “raddoppio” del contributo unificato, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 7/06/2018, n. 14782).

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del processo, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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