LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 2498/2020 sollevato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con ordinanza n. R.G. 655/2019 del 28/12/2019 nel procedimento vertente tra:
C.G. da una parte;
TRIBUNALE DI AGRIGENTO – UFFICIO DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE, dall’altra;
– ricorrenti –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA MASSIMO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CAPASSO LUCIO che conclude chiedendo dichiararsi la competenza per territorio del Giudice Tutelare del Tribunale di Agrigento.
FATTI DI CAUSA
1. – Il giudice tutelare presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza rilevando quanto segue. Con sentenza del 25 ottobre 2012, la Corte di appello di Palermo disponeva, tra l’altro, l’interdizione legale di C.G., residente in Agrigento. Il giudice tutelare presso il Tribunale di Agrigento, dopo aver aperto la tutela nei confronti dell’interdetto, disponeva la trasmissione del fascicolo al giudice tutelare presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto: ciò sul presupposto che C.G. stava scontando la pena detentiva presso la locale casa circondariale. Il giudice che ha elevato il conflitto ha osservato che C. era residente in Agrigento, ove era vissuto e aveva i propri legami parentali.
2. – Il pubblico ministero ha concluso per la declaratoria di competenza territoriale del giudice tutelare presso il Tribunale di Agrigento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – L’istanza di regolamento è fondata.
La competenza del giudice tutelare nei confronti del condannato in stato d’interdizione legale si determina sulla base dell’ultima residenza anagrafica anteriore all’instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro dei suoi affari ed interessi, non identificabile però in sè nel luogo in cui è stata eseguita la pena detentiva, che non viene dal medesimo prescelta (Cass. 13 gennaio 2020, n. 324; Cass. 17 maggio 2017, n. 12453; Cass. 28 gennaio 2016, n. 1631; cfr. pure: Cass. 4 aprile 2016, n. 6422, non massimata; Cass. 12 ottobre 2015, n. 20471; Cass. 10 luglio 2014, n. 15776, non massimata).
Nella fattispecie, è stato accertato che C.G., prima dell’inizio dello stato detentivo, risiedesse ad Agrigento e non vi è alcuna evidenza di un domicilio ubicato altrove.
2. – Ne segue la declaratoria della competenza del giudice tutelare presso il Tribunale di Agrigento.
PQM
La Corte:
pronunciando sul conflitto, dichiara la competenza del giudice tutelare presso il Tribunale di Agrigento, al quale rimette il procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020