Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.29826 del 30/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7642/2020 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliatasi in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da sè

medesima;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A. – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI FIRENZE;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 8759/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/12/2020 dal Consigliere Dott. ANGELINA MARIA PERRINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Umberto DE AUGUSTINIS, il quale conclude per l’inammissibilità del ricorso.

RILEVATO

che:

– M.A. riferisce di aver promosso con atto di citazione un giudizio per sentir dichiarare la nullità di due buste, due avvisi e un bollettino ricevuti da s.p.a. Equitalia Centro e che il giudizio pende dinanzi al Tribunale di Firenze, col n.r.g. 8759/15;

– ha quindi proposto regolamento di giurisdizione per sentire confermare la giurisdizione del giudice adito, che ha illustrato con memoria;

– non v’è stata replica.

CONSIDERATO

che:

– il ricorso è inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., poichè non risponde ai contenuti minimi da tale norma previsti;

– il requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, ivi compresi quelli processuali, prescritto, a pena d’inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è richiesto difatti anche con riguardo al regolamento preventivo di giurisdizione, dovendosi escludere che i presupposti per l’individuazione della giurisdizione nella controversia si possano ricavare dalla documentazione prodotta oppure dal fascicolo d’ufficio (da ultimo, Cass., sez. un., 10 novembre 2020, n. 25213);

– benchè, dunque, l’istanza di regolamento di giurisdizione possa non contenere specifici motivi di ricorso, nè l’indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, essa nondimeno deve recare – a pena d’inammissibilità – almeno l’esposizione sommaria dei fatti di causa, sostanziali e processuali, tali da consentire alla Corte di Cassazione di evincere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pur in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere (Cass., sez. un., 16 maggio 2013, n. 11826; Cass., sez. un., 20 ottobre 2000, n. 1129);

– in particolare, il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è soddisfatto solo se l’atto esponga gli estremi della controversia, necessari per la definizione della questione di giurisdizione, indicando le parti, l’oggetto e il titolo della domanda, specificando il procedimento cui si riferisce l’istanza e la fase in cui si trovi, ed ogni altro elemento in fatto, che risulti indispensabile al fine della verifica del rispetto non solo delle condizioni per la proponibilità del mezzo, imposte dall’art. 41 c.p.c., ma anche per la decisione della questione proposta;

– nel caso in esame l’unico riferimento, manifestamente insufficiente, al giudizio pendente è quello riportato in narrativa, concernente il ricevimento di due buste, due avvisi e un bollettino.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il regolamento di giurisdizione.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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