LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22766/2019 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia per legge;
– ricorrente –
contro
A.I.;
– intimato –
avverso il DECRETO n. 439/2019 del TRIBUNALE DI L’AQUILA, depositato il 7/2/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 7/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
Il ministero dell’interno, con ricorso notificato in data 17/7/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto, depositato il 7/2/2019 e dichiaratamente notificato in pari data, con il quale il tribunale di L’Aquila, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da A.I., ha riconosciuto a quest’ultimo la protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
Il richiedente è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte prende atto che il ricorso, in quanto notificato solo in data 17/7/2019, non è tempestivo.
2. A fronte della dichiarata notificazione del decreto impugnato al ministero ricorrente in data 7/2/2019, risulta, infatti, scaduto il termine perentorio di trenta giorni – con decorrenza dalla sua comunicazione (ed, a fortiori, della sua notificazione) a cura della cancelleria (anche se la parte, come nella specie, è rimasta contumace) – previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nel testo applicabile ratione temporis introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, conv. in L. n. 46 del 2017, per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato, a norma della predetta norma, dal tribunale.
3. Nulla per le spese di lite, in difetto di attività difensiva da parte del richiedente.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020