Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29877 del 30/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26320/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it);

– ricorrente –

contro

SAMARCANDA s.r.l., uninominale in liquidazione in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avvocati Vincenzo Cinque (PEC vincenzo.cinque.aavvocatiudine) e Giuseppe Russo (PEC russocorvace.cert.virtax.it) con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via della Scrofa n. 57;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 152/08/14 depositata il 18/03/2014 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22/07/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello della società contribuente e conseguentemente in riforma della sentenza della CTP annullato gli avvisi di accertamento impugnati, per IVA, IRES ed IRAP riferiti all’anno 2005;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la società contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– il solo motivo di ricorso censura la gravata sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR esaminato e valutato la scrittura privata ***** allegata all’avviso di accertamento, debitamente trascritta in ricorso per cassazione a pag. 11;

– il motivo è inammissibile;

– invero, dalla lettura della sentenza di appello si evince come la CTR abbia preso in esame la scrittura in parola, così esprimendosi a pag. 3 righe da 15 sino a 23: “in relazione al saldo pari a Euro 900.000 oltre Iva, da corrispondersi all’atto della consegna dell’imbarcazione, l’Ufficio di Prato segnalava quanto pattuito nella scrittura privata reperita dai verificatori all’interno della cartella relativa all’imbarcazione. Dall’esame di tal documento si evinceva….”;

– pertanto, in primo luogo è evidente nessuna omissione sul punto risulta compiuta dal giudice dell’appello, che ha certamente preso in esame anche il documento del quale parte ricorrente si duole; comunque, poichè la sentenza risulta depositata in data successiva all’11 settembre 2012, possono denunciarsi in cassazione con riguardo ad esso unicamente i vizi di cui al “nuovo” art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

– e secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;

– pertanto, il motivo è inammissibile;

– conseguentemente, il ricorso è rigettato; la soccombenza regola le Spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 8.000,00 oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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