Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29902 del 30/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25089/2018 R.G. proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Filomena Giglio, con studio in Barano d’Ischia (NA) via Starza 3, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Di Maggio, con studio in Napoli, Rione Sirignano 6, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania (Napoli), Sez. 23, n. 654/23/18 del 23 gennaio 2018, depositata il 25 gennaio 2818, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del dell’8 ottobre 2020 dal Consigliere Raffaele Botta.

FATTO E DIRITTO

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti hanno depositato istanza congiunta di rinuncia al ricorso e al controricorso a spese compensate;

Ritenuto che le ragioni di definizione della controversia giustifichino la compensazione delle spese.

PQM

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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