Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29905 del 30/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18506/2014 R.G. proposto da:

N.F., rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dall’Avv. Salvatore Papa, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Domenico Siciliano in Roma, via Antonio Gramsci, n. 14;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Siracusa, n. 132/16/14, depositata il 13 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2020 dal Consigliere Dott. Michele Cataldi.

RILEVATO

che:

1. N.F. ha impugnato, dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Siracusa, l’avviso d’accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, relativamente all’anno d’imposta 2008, ha rettificato – ai fini Irpef, Irap ed Iva – il suo reddito imponibile, determinando le maggiori imposte dovute in conseguenza, oltre agli interessi ed alle sanzioni, in ragione del disconoscimento di costi dedotti dal contribuente.

L’adita CTP ha rigettato il ricorso.

Il contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado e l’adita Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Siracusa, con la sentenza n. 132/16/14, depositata il 13 gennaio 2014, ha rigettato l’appello.

2. Il contribuente ha allora proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della predetta sentenza d’appello.

3. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

4. Il ricorrente ha depositato memoria, deducendo di aver presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, e di aver effettuato i pagamenti rateali conseguenti, allegando documentazione e dichiarando che è venuto meno ogni suo interesse alla lite.

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, deve rilevarsi che la documentazione prodotta dal contribuente ricorrente in ordine alla definizione agevolata della lite non consente di accertare se l’oggetto delle cartelle di pagamento di cui alla domanda di definizione agevolata coincida con l’avviso d’accertamento in questa sede sub iudice.

Tanto premesso, l’esplicita dichiarazione, nella medesima memoria, del contribuente di cessazione di ogni suo interesse alla lite (peraltro in conformità con l’impegno alla rinuncia al giudizio sottoscritto nella domanda di definizione agevolata), con la richiesta di prenderne atto in questa sede, comporta comunque la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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