LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1106-2014 proposto da:
L.D. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO ROSSI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA ROSSI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il provvedimento n. 149/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 15/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.
PREMESSO che:
L.D. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 149/17/2013, depositata il 15.05.2013 dalla Commissione tributarla regionale della Campania, che, confermando la pronuncia della Commissione tributaria provinciale, aveva rigettato il ricorso introduttivo del contribuente avverso la cartella di pagamento, con la quale, in qualità di coobbligato come amministratore di fatto della Europe Brokerage Service s.r.l., gli era chiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 9.030.687,03 a titolo di Iva, Ires, Irap, sanzioni e accessori, relativamente ad avvisi di accertamento per le annualità 2005, 2006, 2007.
Il contribuente, per quanto qui ancora d’interesse, aveva eccepito la nullità della cartella per omessa notifica degli atti prodromici ed in ogni caso per mancanza di legittimazione passiva, così instaurando la controversia nei confronti dell’Agenzia delle entrate e della società di riscossione.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 136/20/2012, e la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza ora impugnata, avevano rigettato il ricorso. Il giudice d’appello ha riconosciuto la tempestiva e regolare notifica degli avvisi di accertamento, a lui indirizzati quale coobbligato della società, evidenziando l’omessa impugnazione degli atti impositivi. Ha concluso per la legittimità della cartella di pagamento.
Il L. ha censurato la sentenza affidandosi ad un unico motivo, con il quale si è doluto della violazione dell’art. 1362 c.c., della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, del D.Lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 1 e 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 1, del D.P.R. 19 settembre 1973, n. 602, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e comunque per omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver riconosciuto che la notificazione degli atti prodromici alla sua persona esulava dalla imputazione di maggiori imposte ad un soggetto diverso dalla società, potendo di contro egli rispondere delle sole sanzioni, e ciò peraltro con distinto avviso di accertamento.
Si è costituita l’Agenzia delle entrate, contestando le ragioni del ricorso.
La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 21 ottobre 2020.
Il ricorrente ha ritualmente depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO
che:
nonostante i giudizi nei due gradi di merito siano stati celebrati con la partecipazione dell’Ente preposto alla riscossione (all’epoca Equitalia Sud), il ricorrente non ha provveduto alla notifica del ricorso a quest’ultima parte, per cui si rende necessaria l’integrazione del contraddittorio.
PQM
dispone l’integrazione del contraddittorio a tal fine ordinando a L.D. la notifica del ricorso alla società di riscossione (ora Agenzia delle entrate Riscossione) entro novanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020