Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29949 del 30/12/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 05187/2019 proposto da:

S.Q., elettivamente domiciliato in Trieste, Via Cesare Battisti, 4, presso lo studio dell’avvocato Diroma Andrea, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale di Gorizia, Ministero Dell’interno;

– resistente –

avverso la sentenza n. 688/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 29/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2020 da Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI DI CAUSA

S.Q., avente nazionalità del *****, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale di Trieste avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale.

Il tribunale ha rigettato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, sussidiaria e umanitaria.

La Corte di appello, confermando la decisione di primo grado, ha escluso la fondatezza delle censure proposte, osservando che: a) rispetto al racconto del richiedente – il quale aveva riferito di provenire dal distretto di ***** e di essere un fedele della religione dei *****, che alcuni accoliti di altra religione (*****) avevano convinto a prendere le distanza dal credo ***** e ad abbracciare il ***** per predicare la loro fede in diverse città ed infine a *****, dove gli era stato proposto di leggere il Corano all’interno della madrasa; luogo dal quale era fuggito per la presenza di alcuni jihadisti armati per timore di essere coinvolto nelle loro attività – era apparso non credibile, privo di coerenza interna e inverosimile con riguardo alla scelta di seguire persone di diverso credo religioso rispetto a quello dallo stesso praticato (solo perchè aveva mostrato di gradire il contenuto della nuova religione, parimenti risultando non credibile l’offerta ricevuta di leggere il Corano nella madrasa solo in virtù della lingua parlata e senza adeguata preparazione, infine risultando i riferimenti cronologici poco attendibili rispetto all’arresto del padre che non poteva quindi essere destinatario delle minacce che lo stesso avrebbe subito).

Inoltre, quanto agli affiliati al gruppo dei ***** che il richiedente aveva indicato – solo in sede giurisdizionale – come possibili persecutori, dalle informazioni acquisite dalla Commissione nazionale per il diritto d’asilo era risultato che si trattava di una setta islamica vietata dal governo del ***** nel gennaio 2016. La non credibilità del racconto ostava dunque al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, peraltro dovendosi escludere che la regione del ***** fosse interessata da una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato o internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Quanto alla protezione umanitaria, l’appellante non aveva allegato particolari ragioni di vulnerabilità, nè una situazione di integrazione sociale o lavorativa, non apparendo sufficiente la frequentazione di corsi d’italiano, documentata in primo grado, nè il tirocinio formativo, dovendo tali elementi essere sottoposti alla valutazione comparativa alla quale aveva fatto richiamo la sentenza n. 4455/2018 di questa Corte.

Lo S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), art. 5, lett. c) e, art. 7 e art. 8, lett. e). Secondo il ricorrente il racconto reso innanzi alla Commissione territoriale integrerebbe una persecuzione di tipo religioso attuato con atti gravi.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e dell’art. 16 dir. 32/2013 UE. La Corte di appello avrebbe indicato come contraddittori degli elementi che l’audizione del richiedente o comunque l’attivazione di attività di verifica ex officio avrebbero potuto fugare. Il giudizio di non credibilità operato dalla Corte di appello sarebbe dunque di natura meramente soggettiva ed arbitrario, non ancorato ai principi in tema di valutazione di credibilità, nemmeno potendosi il giudice di appello ritenere esonerato dal compiere quelle attività di verifica.

Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14. Secondo il ricorrente le informazioni acquisite dimostrerebbero l’esistenza di una violenza generalizzata nella regione del ***** in una situazione di conflitto interno tale da cagionare pericolo alla vita e incolumità di un civile in caso di rientro in patria.

Con il quarto motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1 e art. 8 CEDU. La Corte di appello avrebbe omesso di considerare gli elementi idonei a supportare il rilascio di permesso umanitario, anche in relazione al grave pericolo connesso alla possibilità di essere ucciso dai talebani o arrestato dalla polizia o sottoposto a trattamenti inumani. Era infatti evidente il pregiudizio ai diritti fondamentali alla salute ed all’alimentazione che avrebbe subito in caso di ritorno in patria, ove la maggior parte della popolazione versava in condizioni di povertà.

Il primo motivo è inammissibile, poichè non aggredisce alcuna specifica motivazione posta a base del rigetto dell’appello proposto innanzi alla Corte di appello, limitandosi a postulare l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in ragione del carattere persecutorio delle condotte subite. Ma nel far ciò in realtà il ricorrente prospetta una diversa soluzione rispetto a quella espressa dal giudice di appello senza tuttavia porre in discussione, almeno all’interno del motivo di ricorso, gli elementi che la Corte ha valorizzato per disattendere le domande di protezione proposte dal medesimo.

Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.

Giova infatti ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte – Cass. n. 11925/2020 – in materia di protezione internazionale, la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicchè, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si è ancora aggiunto che la prognosi negativa circa la credibilità del richiedente non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti quando, invece, viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto – Cass. n. 10908/2020 -.

Questa Corte (Cass. n. 33096/2018, Cass. n. 20580/2019) ha poi ritenuto che la non credibilità del ricorrente costituisce ratio decidendi suscettibile di giustificare il rigetto della domanda di protezione internazionale (v. Cass. n. 21668 del 2015), poichè tale domanda, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 implica che alla base vi sia un racconto circostanziato e credibile.

Inoltre, si è ritenuto che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente, da svolgersi alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, deve essere fatta sempre previamente, alla luce della non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione dedotta, oltre che in base all’attendibilità intrinseca di quelle dichiarazioni; donde postula che i fatti allegati abbiano infine carattere di precisione e concordanza (Cass. n. 14157/16), dovendo l’accertamento del giudice di merito avere innanzitutto ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, e qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Orbene, sulla base dei principi giurisprudenziali sopra esposti, la censura proposta dal ricorrente è inammissibile, essendosi la Corte di appello fatta carico di indentificare con precisione, all’interno del racconto del richiedente, gli elementi idonei a renderlo poco credibile e non verosimile in relazione a quanto dal medesimo narrato. Affermazioni, quelle della Corte di appello, che non possono qui essere rivisitate, avendo puntualmente fatto applicazione della c.d. procedimentalizzazione legale della decisione di cui si è detto. Per altro verso, la censura finisce col contestare le valutazioni di non credibilità operate dalla Corte di appello nell’alveo della previsione normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 in definitiva aggredendo, inammissibilmente in questa sede, le valutazioni di merito espresse dal giudice di appello.

Il terzo motivo è palesemente inammissibile, avendo il ricorrente contestato le valutazioni operate dalla Corte di appello sulla situazione del paese di origine effettuata in relazione alle fonti informative raccolte che non può essere rivisitata in questa sede.

Il quarto motivo è infine inammissibile, avendo la Corte di appello escluso che l’appellante abbia allegato situazioni di vulnerabilità valorizzabili sotto il profilo della protezione richiesta, escludendo parimenti l’esistenza di un radicamento del richiedente nel territorio italiano. In tal modo la censura incide sulle valutazioni di merito puntualmente svolta dalla Corte di appello ed è ancora una volta inammissibile.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472