LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 725-2019 proposto da:
D.N.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANZONI n. 81, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE GIUDICE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 650/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 13/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 6.6.2017 il Tribunale di Trieste rigettava il ricorso proposto da D.N.C. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Interponeva appello il D. e la Corte di Appello di Trieste, con la sentenza impugnata, n. 650/2018, rigettava il gravame.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.N.C. affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 6 perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato al ricorrente il riconoscimento della protezione umanitaria, senza considerare che egli aveva dedotto di essere perseguitato in quanto appartenente ad una minoranza religiosa.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, perchè la Corte friulana avrebbe mancato di considerare che il D. aveva dichiarato di esser fuggito da un contesto locale in cui egli non aveva alcuna possibilità di procurarsi l’occorrente per il proprio sostentamento.
Le due censure, che sono suscettibili di trattazione unitaria, sono inammissibili La Corte triestina dà atto che il richiedente aveva dichiarato di essersi allontanato dal *****, suo Paese di origine, perchè convinto che in Europa “si vive bene e c’è lavoro” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Tale affermazione, che -secondo la motivazione resa dalla Corte di Appello – evidenzia la natura economica dell’emigrazione (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), non è adeguatamente scalfita dai motivi di censura. Del pari non smentito è l’ulteriore passaggio della motivazione (cfr. pag. 7 della sentenza) con cui la Corte triestina dà atto che il D. non aveva documentato alcuna forma di integrazione nel tessuto socio-ecomomico italiano e, quindi, alcun profilo di vulnerabilità. Ne deriva l’inammissibilità dei motivi e, con essi, dell’intero ricorso, che non si confronta con l’effettiva ratio del rigetto della domanda di protezione avanzata dal D..
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 30 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020