LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29145-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 994/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 08/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI PIERPAOLO.
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 994/13/2018 depositata in data 8 marzo 2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 7607/16/16 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso della Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. contro l’avviso di accertamento e l’atto di contestazione IVA 2010, il primo con riferimento all’omessa fatturazione da parte della Navale Assicurazioni s.p.a. di operazioni imponibili e il secondo per omessa regolarizzazione da parte della medesima società, poi incorporata dalla contribuente, di operazioni non fatturate;
– La CTR riteneva in particolare di confermare la pronuncia gravata e, richiamando giurisprudenza la sentenza della Cassazione n. 22429/2016, rigettava l’appello ritenendo condivisibile la prospettazione della contribuente di estraneità dell’assicurato alle prestazioni cui si correlano, nel rapporto interno tra i coassicuratori, le commissioni di delega oggetto della ripresa e, comunque, affermando l’unicità dell’operazione economica assicurativa in cui andavano ricomprese le commissioni di delega per un rapporto di strumentalità;
– Avverso la decisione ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, cui la contribuente resiste con controricorso e deposita, in data 6 settembre 2019 memoria e istanza di adesione alla definizione agevolata.
CONSIDERATO
che:
– Preliminarmente, va dato atto dell’istanza di sospensione del processo del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, depositata successivamente al termine del 10 giugno 2016 e, osservato che riguardo alla natura di tale termine, se perentorio od ordinatorio, non sussiste l’evidenza decisoria e la causa va rimessa alla Sezione 5 Civile per la trattazione;
P.Q.M.
La Corte, rimette la controversia alla Sezione 5 Civile per la trattazione.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 7 febbraio 2020