LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8524/2019 proposto da:
M.S., rappresentato e difeso dall’avv. Clementina De Rosa, del foro di Napoli;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 13/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta da M.S., cittadino *****. Il ricorrente ha dichiarato di essere nato e cresciuto in *****; di essere espatriato nel dicembre del 2012 e di essere giunto in Italia nel 2016, di aver lasciato il suo paese perchè omosessuale; di aver avuto attrazione fin da bambino per gli uomini; di aver avuto una relazione con un uomo più grande di lui e di essere stato sorpreso da alcuni uomini, mentre era con il suo compagno in casa di quest’ultimo nel corso di un incontro sessuale; di essere stato picchiato e di essere stato trascinato dai suoi genitor. Il padre, che era un imam lo aveva lasciato in balia degli aggressori, ma lui era riuscito a fuggire mentre lo stavano portando alla Polizia, dal momento che l’omosessualità è perseguita penalmente mediante leggi omofobe.
La vicenda narrata non è stata ritenuta credibile in particolare in relazione ai particolari dell’irruzione degli estranei a casa del compagno ove la porta era inspiegabilmente aperta ed anche in relazione alla fuga in Libia paese altrettanto omofobo. Nessun riscontro è stato fornito della denuncia sporta a suo carico. Sulla base di questa valutazione negativa di credibilità è stata esclusa la ricorrenza dei requisiti del rifugio politico, della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 252 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). Quanto alla lett. c) alla luce delle informazioni officiose assunte, sulla base di fonti attuali, il Tribunale ha escluso la sussistenza di una condizione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto esterno od interno.
Infine in relazione alla protezione umanitaria il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non rientra in alcuna delle categorie deboli che sono discriminate in *****, attesa la sua inattendibilità così da escludersi anche tale forma di protezione.
Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione. Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso.
Nel primo motivo viene censurato il rigetto del rifugio politico e della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b) perchè non riconosciuti nella vicenda narrata dal ricorrente i requisiti di legge. Nella prima parte della censura vengono riprodotte le norme convenzionali ed interne relative al rifugio politico e alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b). Poi si passa alla riproduzione delle dichiarazioni rese dal ricorrente e degli atti difensivi del giudizio di merito con particolare attenzione sulla situazione di privazione dei diritti delle persone omosessuali e più in generale dei diritti umani.
Non si rinviene una specifica censura volta a colpire il giudizio negativo di credibilità soggettiva del ricorrente che costituisce la ratio decidendi esclusiva del rigetto delle protezioni individualizzanti.
La censura mira a contestare anche il rigetto della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) ma anche in questo caso mediante un’illustrazione astratta cui segue il riferimento a fonti coeve a quelle esaminate dal Tribunale senza confutare specificamente la conclusione dell’inesistenza di una situazione di violenza indiscriminata.
Nel secondo e quarto motivo, da trattarsi congiuntamente perchè entrambi relativi alla protezione umanitaria, viene contestato l’omesso esame di fatti decisivi quali la giovanissima età del ricorrente, il transito in Libia, il clima di diffusa insicurezza nel paese di origine e l’integrazione socio-culturale, senza tuttavia dedurre od allegare (o più esattamente riferire di aver dedotto ed allegato) alcunchè per rendere specifiche le generiche affermazioni contenute nel motivo.
Il terzo motivo, infine, censura l’omessa istruttoria officiosa in relazione alle protezioni richieste, riproducendo fonti dal contenuto non dissimile da quello contenuto nella motivazione della pronuncia impugnata sia in relazione alla legislazione omofoba, irrilevante in considerazione del difetto di credibilità, sia in relazione alle condizioni generali del paese che non evidenziano, secondo l’insindacabile valutazione di merito del Tribunale, la situazione di pericolosità richiesta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
In conclusione il ricorso è inammissibile. Poichè il controricorso è privo di specifica pertinenza alle rationes del provvedimento impugnato e ai motivi del ricorso, si ritiene di dover compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese processuali del presente giudizio.
Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020