LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso R.G.N. 5095/2019 proposto da:
M.M., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Laura Barberio, presso il cui studio in Roma, alla Via del Casale Strozzi n. 31, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA depositata il 30/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2020 dal Consigliere Dott.ssa Irene Scordamaglia.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da M.M., cittadino *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di quella città del 9 gennaio 2017, che aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale.
1.1. In particolare, la Corte di merito ha negato che in capo all’appellante sussistessero i requisiti per poter beneficiare della protezione umanitaria, essendo stata la relativa domanda formulata in termini del tutto generici, con l’allegazione di circostanze disancorate da qualsiasi specifica situazione di vulnerabilità del richiedente e non risultando atto a comprovare il dedotto inserimento lavorativo – di per sè solo neppure sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto evocato – un contratto di lavoro a tempo determinato di tipo stagionale.
2. Per la cassazione della decisione ricorre M.M. sulla base di un solo motivo.
3. L’intimato Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in riferimento ai presupposti per la concessione della protezione umanitaria, e l’omessa considerazione di un fatto decisivo (condizione di orfano e minore età del richiedente asilo al momento dell’espatrio, integrazione nel territorio nazionale e contratto di lavoro). Si ascrive alla Corte territoriale di non avere riconosciuto nella situazione prospettata i presupposti della suddetta forma di protezione: per non avere adeguatamente considerato la giovanissima età del ricorrente al momento dell’espatrio; la situazione di schiavo analfabeta nel suo Paese di origine; i risultati di studio conseguiti nell’apprendimento della lingua italiana; la raggiunta integrazione lavorativa. Elemento di valutazione, quest’ultimo, travisato dal giudice censurato laddove aveva dato atto che il contratto di lavoro a tempo determinato prodotto dal richiedente fosse scaduto, quand’invece era valido a tutto 2019.
Il motivo è inammissibile.
La censura è affidata ad argomentazioni prive di specifica correlazione con le ragioni della decisione e, dunque, generiche.
Quanto al profilo della vulnerabilità individuale, i rilievi mossi dal ricorrente non tengono conto del fatto che la Corte territoriale, sia pure ai fini del diniego della protezione maggiore, ha ritenuto il racconto relativo alla condizione di schiavitù (come guardiano di capi bovini), in cui egli era stato tenuto in ***** dallo zio, estremamente generico ed ha affermato che null’altro era stato da lui allegato (salvo la sua giovane età) in ordine a specifiche fragilità: affermazione, questa, che non è stata in nessun modo efficacemente contrastata, se non con un assertivo richiamo alle traversie affrontate nel viaggio attraverso la Libia per raggiungere l’Italia.
Quanto al profilo dell’integrazione socio-lavorativa, le argomentazioni che sostengono la doglianza sono meramente riproduttive di quelle già congruamente disattese dalla Corte territoriale e, comunque, prive di decisività, sia nella parte in cui censurano la sentenza impugnata, laddove questa ha affermato che il contratto a tempo determinato esibito dal richiedente per documentare la raggiunta integrazione lavorativa era valido sino a tutto il mese di febbraio 2019, sia nella parte in cui insistono nella sufficienza dell’inserimento lavorativo in Italia, quand’anche effettivamente conseguito, pur in assenza di una dimostrata situazione di vulnerabilità individuale. Anche alla luce dei recenti approdi della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062), va, infatti, ribadito quanto sostenuto dalla Corte territoriale in ordine alla necessità, ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, di una valutazione che tenga conto, in maniera congiunta, sia del profilo della vulnerabilità individuale che di quello della integrazione nel paese ospitante, onde consentire la comparazione tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.
2. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto per le spese, non avendo l’Amministrazione intimata spiegato difese. Sussiste l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Sussiste l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 24 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020