LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13781/2019 proposto da:
R.O., difeso dall’avv. Patrizia Bortoletto, domiciliato presso la Cancelleria della I sezione civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 27/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 da Dott. FIDANZIA ANDREA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Bologna, con decreto depositato in data 27.03.2019, ha rigettato la domanda di R.O., cittadino del *****, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.
E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente sia dello status di rifugiato, non avendo neppure dedotto il fondato timore di subire atti di persecuzione per uno dei motivi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 sia per la concessione della protezione sussidiaria relativa alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, alle lett. a) e b) non essendo stato il suo racconto ritenuto credibile (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal ***** per sottrarsi alle minacce ed alle aggressioni dei propri creditori in relazione ad un debito contratto dal proprio padre).
Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) legge cit., il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato in *****.
Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.
Ha proposto ricorso per cassazione R.O. affidandolo ad un unico motivo.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ stata dedotta la violazione della Convenzione di Ginevra in materia di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, dell’art. 25 Dichiarazione Universale Diritti dell’Uomo, degli artt. 2,10 e 32 Cost., dell’art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e del Patto internazionale relativi ai diritti civili e politici.
Denuncia il ricorrente che il giudice di merito non ha correttamente valutato i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) legge cit., non avendo svolto adeguatamente la valutazione sul paese d’origine (caratterizzato da una forte instabilità), e umanitaria, non essere stato considerato che la compromissione del diritto alla salute e del diritto all’alimentazione comporta gravi situazioni giuridicamente rilevanti ai fini del riconoscimento del permesse umanitario.
4. Il motivo è presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.
Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già affermato che, ai fini della concessione della protezione umanitaria, pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità del richiedente, dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale, atteso che, diversamente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha minimamente correlato la dedotta violazione dei diritti fondamentali – allegazione effettuata, peraltro, in modo del tutto generico ed apodittico – alla sua condizione personale, non confrontandosi minimamente con la valutazione del giudice di merito, il quale, nell’evidenziare che i riferimenti affettivi e familiari del richiedente si collocano nel paese di origine, ha altresì rilevato che il ricorrente non ha neppure dedotto l’esistenza in capo allo stesso di situazioni di peculiare vulnerabilità o specifiche problematiche in relazione al suo stato di salute o sotto altro profilo.
Con tali argomentazioni il ricorrente non si è minimamente confrontato, ignorandole.
Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in conseguenza della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero dell’Interno.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020