Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3019 del 10/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA AndreA – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9271/2016 proposto da:

T.G., (già legale rappresentante pro tempore della Bari Sport Giochi Scommesse s.r.l.), elettivamente domiciliato in Roma, Via Vittoria Colonna n. 32, presso lo studio dell’avvocato Raponi Romina che lo rappresenta e difende, giusta procura con atto di costituzione;

– ricorrente –

contro

Avv. D.C.M., in proprio, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da sè medesimo;

– controricorrente –

contro

Avv. I.L., in proprio, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da se medesimo;

– controricorrente –

contro

Curatela Fallimento Bari Sport Giochi Scommesse Srl;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1372/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, del 04/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2019 dal cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

IN FATTO E DIRITTO T.G., già legale rappresentante della ***** srl, propone ricorso per cassazione, con nove motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari che ha rigettato il reclamo proposto dalla società debitrice avverso la sentenza del tribunale di Bari n. 43/2015, pronunciata il 23/6/2015, che ne ha dichiarato il fallimento.

I.L. e D.C.M. hanno resistito con controricorso, mentre la curatela del fallimento ***** srl è rimasta intimata.

Successivamente le parti costituite hanno depositato, rispettivamente, rinunzia al ricorso ed accettazione.

Va dunque dichiarata, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio.

Preso atto dell’accettazione dell’unica resistente costituita, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.

Non sussistono, inoltre, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, atteso che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 25485 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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