LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13055-2018 proposto da:
V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato GILDA VOTO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FONDAZIONE ISTITUTO PENNESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE PIZZUTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 208/2018 della CORTE D’APPELLO, di SALERNO, depositata il 22/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE POSITANO.
RILEVATO
che:
con ricorso depositato il 7 agosto 2017, V.G. proponeva appello avverso la sentenza n. 870 del 2017 del Tribunale di Salerno, sezione specializzata Agraria, con la quale, in accoglimento della domanda proposta dalla Fondazione Istituto Pennese, era stato dichiarato occupante abusivo dei fondi rustici, siti in ***** e condannato al rilascio degli stessi, con rigetto delle domande riconvenzionali spiegate e condanna al pagamento delle spese processuali;
a sostegno del gravame, l’appellante adduceva l’errata qualificazione della scrittura privata del *****; l’erronea negazione della sussistenza di un rapporto di affitto agrario, costituitosi in epoca successiva al 30 settembre 2011 per fatti concludenti; l’erroneo rigetto delle domande riconvenzionali, nonchè l’ingiusta condanna al pagamento delle spese processuali;
la Corte d’Appello, disattesa, in data 19 ottobre 2017, l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, con decisione del 22 febbraio 2018 rigettava il gravame con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione V.G. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la Fondazione Istituto Pennese.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si deduce l’illegittima qualificazione, da parte della Corte d’Appello di Salerno, del contratto intercorso tra le parti il *****, quale vendita di “cosa futura”. Sì lamenta, altresì, l’omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La sentenza impugnata non avrebbe preso in esame le osservazioni svolte dall’odierno ricorrente, sia in primo grado, che in sede di gravame. In particolare con riferimento alla non condivisa qualificazione del contratto, quale vendita di cosa futura. In ogni caso si ripropongono le richieste di riesame delle istanze istruttorie riferite alla domanda riconvenzionale;
con il secondo motivo si lamenta la motivazione insufficiente riguardo ad uno fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare, la qualificazione del contratto di vendita di cosa futura sarebbe errato per insufficiente motivazione, logica e giuridica, atteso il mancato esame dei risvolti economici e finanziari nascenti dall’errata qualificazione del contratto operata dal giudice di appello. Quest’ultimo non avrebbe adeguatamente valutato gli effetti economici differenti collegati alla conclusione di un contratto cosiddetto “a mazza secca”, rispetto a quello a “frutto pendente”;
è pervenuta la rinuncia al ricorso formalmente perfetta, in quanto sottoscrittale dai procuratori delle parti, muniti del relativo potere (art. 390 c.p.c., comma 2). Tale rinuncia è stata accettata: con le medesime modalità in data 30 agosto 2019. Consegue l’estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 1), senza alcun provvedimento sulle spese. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo di Cassazione per rinuncia al ricorso; nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 3 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020