Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.3235 del 11/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27395/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

AGRIBASE MILK PRODUCTS S.R.L. UNICO SOCIO, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 233/1/11 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, depositata il 5 dicembre 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 giugno 2019 dal Consigliere Grasso Gianluca;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale de Augustinis Umberto che ha concluso, in via preliminare, per il rinnovo della notifica e, in subordine, per l’accoglimento del primo motivo;

udito l’Avvocato dello Stato Rocchitta Giammario.

FATTI DI CAUSA

1. – La Agribase Milk Products s.r.l. Unico Socio ha impugnato un provvedimento di diniego di rimborso Iva per un importo pari a Euro 97.527,85 per l’anno 2004 in relazione all’acquisto di un terreno. L’Agenzia delle entrate aveva respinto in parte la richiesta della contribuente, escludendo i terreni edificabili dai beni ammortizzabili.

La Commissione tributaria provinciale di Matera ha respinto il ricorso.

2. – La Commissione tributaria regionale della Basilicata ha accolto il gravame della società contribuente, ritenendo che fosse stata rispettata la prescrizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 posto che il terreno, di cui si chiedeva il rimborso Iva, era strumentale all’attività di impresa e pertanto ammortizzabile, in quanto inserito nell’opificio industriale e nel suo complessivo valore.

3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La contribuente non si è costituita.

Con ordinanza del 27 novembre 2018, questa Corte ha ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della Agribase Milk Products s.r.l. Unico Socio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l’inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. 29 maggio 2019, n. 14742; Cass. 18 gennaio 2013, n. 1226; Cass. 14 gennaio 2008, n. 625).

Nel caso di specie, la rinnovazione della notifica disposta perchè quella originaria risultava priva dell’attestazione della spedizione della lettera raccomandata prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario sia presso l’ultima sede della società sia presso il difensore costituito nei gradi di merito.

2. – Non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il riscorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 24 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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