Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3244 del 11/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14779/2016 R.G. proposto da:

SISAL ENTERTAINMENT SPA (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, SISAL GROUP SPA (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Prof. FALSITTA GASPARE, PANSIERI SILVIA e GRADARA RITA, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Somalia, 67;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2082/2016 depositata in data 12 aprile 2016 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 giugno 2019 dal Consigliere D’Aquino Filippo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DE AUGUSTINIS UMBERTO, che ha concluso per l’estinzione del giudizio;

udito l’Avv. SAVINO ANDREA per il ricorrente e l’Avv. DETTORI BRUNO per l’Avvocatura Generale dello Stato, che hanno concluso per l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese;

RILEVATO

Che:

La società contribuente ha proposto ricorso avverso un avviso di accertamento per IRES 2008 nei confronti di SISAL GROUP SPA quale consolidante e SISAL ENTERTAINMENT SPA quale consolidata, con cui è stata recuperata a tassazione la differenza derivante dalla rideterminazione della percentuale di ammortamento cespiti (consistenti in slot-machine) nella misura del 15%, in luogo della maggiore misura indicata dalla contribuente (20%);

che la CTP di Milano ha rigettato i ricorsi e la CTR della Lombardia, con sentenza del 12 aprile 2016, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che:

nel caso di specie non sussiste violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, non avendo l’amministrazione finanziaria proceduto a una vera e propria attività di verifica, ma avendo effettuato un accertamento documentale “a tavolino”, nè essendovi obbligo per l’Ufficio impositore di documentare gli esiti dell’attività istruttoria;

– il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 6, (TULPS), erroneamente indicato con altra disposizione, ascrive gli apparecchi per il gioco lecito a introduzione di moneta metallica negli “apparecchi”, inquadrabili tra le macchine e attrezzature per ufficio per le quali è prevista una aliquota che ha proposto ricorso parte contribuente affidato a un unico motivo di ricorso, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

CONSIDERATO

Che:

il ricorrente ha depositato istanza di sospensione D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ex art. 11, comma 8, conv. con L. 21 giugno 2017, n. 96 e successivamente l’Ufficio controricorrente ha depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 46, comma 3;

che deve ritenersi estinto il giudizio a termini del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, conv. con L. n. 96 del 2017 (“il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse”), con compensazione delle spese come da richiesta delle parti.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio, dichiarando compensate le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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