Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.3276 del 11/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24804-2015 proposto da:

E.V., E.R., C.R., E.A.

ed E.S., rappresentati e difesi dall’avvocato ANNA IOSSA e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE NAPOLI A.S.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA n. 946, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CERBO, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE DI FRUSCIO;

– controricorrente –

e contro

ALENIA AERONAUTICA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3747/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

E.V., E.R., C.R., E.A. ed E.S. evocavano in giudizio il Consorzio Area Sviluppo Industriale Napoli A.S.I. invocando la costituzione di una servitù di passaggio a favore del fondo di loro proprietà, del quale assumevano l’interclusione, nonchè il risarcimento del danno. Si costituiva il Consorzio resistendo alla domanda, che veniva accolta in prime cure.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 3747/2014, la Corte di Appello di Napoli riformava parzialmente la decisione del giudice di primo grado, escludendo il risarcimento del danno che era stato riconosciuto dal Tribunale, costituendo la servitù coattiva e determinando, a carico degli attori, l’indennità prevista dall’art. 1053 c.c.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione E.V., E.R., C.R., E.A. ed E.S. affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso il Consorzio Area Sviluppo Industriale Napoli A.S.I.

In data 25.11.2019 è stata depositato in cancelleria atto di rinuncia, al ricorso ed al controricorso, completo delle sottoscrizioni di tutte le parti e dei rispettivi procuratori.

RAGIONI DELLA DECISIONE

A seguito della rinuncia, sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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