Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.3280 del 11/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elisa – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6674-2014 proposto da:

CEM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, rappresentata e difesa dagli avvocati BARBARA LONDI, GIOVANNI PETRA’;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. *****, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, DE ROSE EMANUELE, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1333/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/11/2013 r.g.n. 330/2012.

RILEVATO

che:

1. La Corte d’Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Prato, rigettava l’opposizione proposta da C.E.M. srl avverso la cartella esattoriale con la quale venivano richiesti contributi previdenziali e accessori dovuti all’Inps per la ritenuta natura subordinata del rapporto svolto da U.F. in favore della società in virtù di contratto a progetto, con durata iniziale di 12 mesi dal 1/4/2006, successivamente rinnovato.

2. Per la Cassazione della sentenza C.E.M. srl ha proposto ricorso, cui ha resistito l’Inps con controricorso.

3. La società ricorrente ha depositato memoria nella quale ha riferito di avere completato la procedura di definizione agevolata del debito portato nella cartella opposta e di avere provveduto a pagare il relativo importo. Ha quindi formulato rinuncia agli atti del giudizio, notificata alla controparte.

CONSIDERATO

che:

4. la rinuncia al ricorso determina ex art. 391 c.p.c. l’estinzione del giudizio, indipendentemente dall’accettazione dell’altra parte (Cass. n. 9857 del 05/05/2011 e Sez. U. n. 7378 del 25/03/2013);

5.In coerenza con i termini della definizione bonaria stragiudiziale della vertenza cui le parti risultano essere addivenute, deve disporsi la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

6. Non ricorrono i presupposti (rigetto o inammissibilità del ricorso) previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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