Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3417 del 12/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17683/2012 R.G. proposto da:

Immobiliare La Chiocciola Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Maggiolo, con domicilio eletto presso l’Avv. Andrea Miccichè in Roma, Viale Etiopia, n. 83, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto sez. staccata di Verona n. 4/21/12, depositata il 9 gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 11 dicembre 2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

RILEVATO

che:

Immobiliare La Chiocciola Srl impugna per cassazione, con due motivi, la decisione della CTR in epigrafe che, confermando la sentenza di primo grado, aveva parzialmente accolto il ricorso originario, confermando la legittimità dell’accertamento, ai fini IVA ed IRAP per l’anno 2005, limitatamente alla vendita di due immobili siti nel comune di Caldiero.

Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

Nelle more del giudizio di cassazione la contribuente ha chiesto, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, la definizione agevolata per i ruoli scaturiti dagli atti di contestazione oggetto del giudizio.

L’Agenzia delle entrate, con memoria in atti, ha attestato il perfezionamento della procedura agevolata ed ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese compensate, richiesta che, quindi, va accolta.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere per la definizione della procedura ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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