LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24198/2015 R.G. proposto da:
D.G., e M.G., rappresentati e difesi dall’Avv. Raffaele Salzano per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’Avv. Giovanni Petrillo alla via Antonio Mordini n. 14;
– ricorrenti –
contro
A.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Gabriella Napoli, per procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio alla via Tommaso Arcidiacono n. 209;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 3421, depositata il 28 luglio 2014.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nella Camera di consiglio del 28 novembre 2019.
FATTO E DIRITTO
atteso che:
– La controversia riguarda i danni sofferti dall’appartamento di D.G. e M.G. in ***** per le infiltrazioni d’acqua provenienti dalla scala d’accesso dell’adiacente proprietà di A.L..
– Adito dai coniugi D. – M., il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, condannava l’ A. a rifondere loro l’interezza dei danni, quantificati in Euro 2.500,00.
– In parziale accoglimento del gravame dell’ A., la Corte d’appello di Napoli dichiarava le parti corresponsabili del danno, e quindi dimezzava l’importo della condanna, pronuncia contro la quale D. e M. hanno proposto ricorso per cassazione.
– In data 15 novembre 2019, D.G., in proprio e quale erede di M.G., medio tempore deceduta, ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta da lui e dal suo difensore: a norma degli artt. 390,391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza nulla disporre sulle spese, attesa l’adesione della contro ricorrente.
– Non sussistono i presupposti del raddoppio del contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè tale eccezionale misura, lato sensu sanzionatoria, è applicabile nei soli casi tassativi di rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, non anche nell’ipotesi di rinuncia al ricorso (Cass. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020