LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 12886-2018 proposto da:
P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la sede ANMIL, alla via Ravà n. 124, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO DALLA CHIESA, con procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO della ***** s.r.l., in persona del curatore p.t.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 02/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.
RILEVATO
CHE:
Con ordinanza emessa il 2.3.18, il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile l’opposizione allo stato passivo del fallimento della ***** s.r.l. proposta da T.P. avverso il decreto del giudice delegato il quale aveva ammesso al passivo la minor somma di 119.219,63 in privilegio e Euro 9000,00 in chirografo, con riserva del passaggio in giudicato della sentenza di condanna della suddetta società, per crediti da lavoro subordinato, emessa dal Tribunale di Roma nel 2014. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il P. avesse impropriamente impugnato il progetto di stato passivo predisposto dal curatore, e non il decreto del giudice delegato. Ricorre in cassazione T.P. con unico motivo.
Non si è costituita la parte intimata.
RITENUTO
CHE:
Con l’unico motivo si denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, non avendo il Tribunale tenuto conto che l’opposizione allo stato passivo aveva riguardato il decreto del giudice delegato e non il progetto dello stato passivo, come desumibile anche dalle conclusioni formulate nel giudizio di opposizione.
Il motivo è inammissibile, in quanto il Tribunale non ha omesso di esaminare alcun fatto storico, ovvero non ha erroneamente interpretato il contenuto del ricorso, avendo espressamente affermato che l’opposizione allo stato passivo conteneva censure al progetto dello stato passivo e non al decreto emesso dal giudice delegato. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che il giudice delegato aveva ammesso al passivo l’intero credito oggetto della domanda d’insinuazione al passivo- sebbene con riserva, in attesa della documentazione del passaggio in giudicato della sentenza prodotta- e dunque senza le decurtazioni indicate nel progetto dello stato passivo, come erroneamente inteso dal ricorrente, il quale aveva invece criticato il contenuto del solo progetto.
Il ricorrente non ha pertanto colto la ratio decidendi, esprimendo una doglianza irrilevante sulla base del contenuto del decreto del giudice delegato.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020