Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3501 del 12/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36467-2018 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LIA MINACAPILLI;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CATANIA SEZIONE DI ENNA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 237/2018 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rilevato che con l’epigrafata sentenza la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dal ricorrente avverso il diniego pronunciato in primo grado delle misure intese a conseguire il riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

preso atto del ricorso avverso detta sentenza proposto dal medesimo a questa Corte e che nel giudizio così incardinato non si è costituito il Ministero intimato;

considerato che con atto sottoscritto dalla parte e dal suo difensore, e pervenuto in cancelleria entro i termini dell’art. 390 c.p.c., comma 1, il ricorrente ha inteso rinunciare al proposto ricorso;

ritenuto che, pertanto, occorra dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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