LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22624-2019 proposto da:
T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 37, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO LIARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO;
– ricorrente –
contro
N.A.;
– intimata –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositata il 10/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO.
RITENUTO IN FATTO
1. T.A. impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha respinto in applicazione della L. 21 novembre 1967, n. 1185, art. 3, lett. b), in difetto dell’assenso dell’altro coniuge, l’istanza del medesimo, padre del minore Ta.Al., diretta a conseguire il rilascio del passaporto e ne chiede la cassazione sulla base di un solo motivo di ricorso.
Non ha svolto attività difensiva l’intimata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso deve essere previamente dichiarato inammissibile essendosi reiteratamente affermato da questa Corte – con insegnamento a cui il collegio intende dare continuità non rappresentando il ricorso ragioni per una sua revisione – che “in tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, prevista dalla L. n. 1185 del 1967, art. 3, lett. b), quando difetti l’assenso dell’altro genitore, il provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l’autorizzazione all’iscrizione richiesta non ha natura definitiva e decisoria, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione volto non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all’interesse del figlio e, dunque, espressivo di una forma gestoria dell’interesse del minore, sicchè non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.” (Cass. Sez. VI-I, 23/10/2015, n. 21667).
3. Va dichiarata perciò l’inammissibilità del proposto ricorso.
4. Non si fa luogo ad alcuna determinazione in punto di spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Processo esente da contributo unificato.
Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 10 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020