LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27437-2018 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE CASTRO PRETORIO, 122, presso lo studio dell’avvocato MARIO VALENTINI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIAN LUCA GROSSI, ERMANNO VAGLIO;
– ricorrente –
contro
I.M., D.F.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO, 58, presso lo studio dell’avvocato SAVINA BOMBOI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAIMONDA PESCI FERRARI, BRUNO COSSU;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2215/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente, F.A., ha intimato fratto per morosità a I.M. e D.F.V., le quali, per contro, hanno negato ogni proprio inadempimento, invocando l’applicazione al contratto di locazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 3, comma 8, lett. c).
In sostanza, hanno sostenuto che avrebbero dovuto corrispondere il canone nella misura del triplo della rendita catastale e non già il canone pattuito, che era maggiore di quell’altro.
Il Giudice di primo grado ha escluso l’applicazione del canone di legge (D.Lgs. n. 23 del 2011) ed ha, all’esito del giudizio di merito, risolto il contratto per inadempimento e condannato le conduttrici al versamento dei canoni non corrisposti.
Invece, il giudice di appello ha riformato la decisione di primo grado, ritenendo applicabile la suddetta L. n. 23 del 2011, sul presupposto che la successiva L. n. 208 del 2015, preso atto della dichiarata incostituzionalità in parte qua della L. n. 23 del 2011, ha comunque assoggettato alla disciplina di favore per i conduttori i contratti non registrati entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della L. n. 23 del 2011.
La locatrice, F.A., ricorre con un motivo di censura.
V’è controricorso delle conduttrici, che chiedono il rigetto della impugnazione. La ricorrente deposita memoria.
Il ricorso pone questioni la cui soluzione è controversa, e suscettibile di soluzioni diverse, in ordine alla interpretazione della norma suddetta ed al rilievo che si attribuisce al termine peri la registrazione.
P.Q.M.
Rinvia la causa alla trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020