Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36 del 07/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33079-2018 proposto da:

E.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO RICCIARDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEGLI INTERNI;

– intimato –

avverso il decreto n. 3981/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato l’01/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 1/10/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta in ordine alle istanze avanzate da E.H. nato in Nigeria il 25/2/1995, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dalla Nigeria aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta di essere cristiano e di essere fuggito dal proprio paese a causa delle minacce ricevute dagli uomini del suo villaggio perchè aveva rifiutato di succedere al padre nelle funzioni sacerdotali del dio Ayelala.

Avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione E.H. affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, commi 9, 10 ed 11, come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Napoli, nonostante la espressa istanza del ricorrente, non aveva fissato l’udienza di comparizione delle parti e sentito il ricorrente sebbene mancante la videoregistrazione dell’audizione svoltasi davanti alla competente Commissione Territoriale. Il primo motivo di ricorso, attinente ad una questione di rito, è infondato e deve essere respinto in quanto risulta dal provvedimento impugnato che II Tribunale territoriale, in mancanza della videoregistrazione delle dichiarazioni rese davanti alla competente Commissione Territoriale non eseguita per motivi tecnici, ha fissato e regolarmente tenuto l’udienza di comparizione delle parti alla quale il ricorrente non è comparso senza giustificato motivo.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame di circostanze decisive e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, e art. 4, in ragione del mancato assolvimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria a cui il giudice era tenuto; in forza del quale avrebbe dovuto controllare l’attendibilità del racconto secondo i criteri di tipo presuntivo favorevoli al richiedente previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria sulla base di argomentazioni tutt’altro che gravi, precise e concordanti.

Le censure si risolvono in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Il Tribunale di Napoli ha confermato il provvedimento della Commissione Territoriale ritenendo non credibili le affermazioni del ricorrente in quanto incoerenti, inattendibili ed inverosimili, comunque relative ad un fatto meramente privato e familiare che non giustificava la richiesta di protezione internazionale. A fronte di tali accertamenti, inammissibile si mostra la censura, espressa in ricorso, circa la mancata attivazione nella specie dei poteri ufficiosi di indagine, tenendo presente: a) che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c): tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. tra molte: Cass. n. 340/19); b)che qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la situazione persecutoria nel Paese di origine prospettata dal richiedente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. a) e b), salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. tra molte: Cass. n. 16925/18; n. 28862/18), ipotesi che nella specie non ricorre; c) che, quanto alla sussistenza nella zona di provenienza del ricorrente di una fattispecie sussumibile nella previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Il Tribunale ha adempiuto al proprio dovere di cooperazione istruttoria così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine, ed ha correttamente ritenuto con motivazione coerente ed esaustiva che l’assenza di situazioni di violenza generalizzata ed indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine, ed in particolare nella zona di provenienza del ricorrente, escludano il diritto alla protezione sussidiaria.

Il motivo in ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria si rileva inammissibile in quanto censura, senza peraltro alcun riferimento alla situazione individuale` l’accertamento di merito compiuto dal Tribunale in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente. Del tutto generica, comunque, si mostra la doglianza avverso il diniego di protezione umanitaria: il ricorrente invero, a fronte della valutazione espressa con esaustiva indagine officiosa dal giudice di merito (in sè evidentemente non rivalutabile in questa sede) circa la insussistenza nella specie di situazioni di vulnerabilità, non ha neppure indicato se e quali ragioni di vulnerabilità avesse allegato, diverse da quelle esaminate nel provvedimento impugnato.

Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto in ordine al primo motivo e deve essere dichiarato inammissibile in ordine al secondo e terzo motivo.

Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.

Deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili il secondo e terzo motivo di ricorso.

Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non essendo il ricorrente stato ammesso al gratuito patrocinio a carico dello Stato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta-1 sezione della Corte di Cassazione, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2020

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