LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27432/2015 proposto da:
Società Alberghiera Turistica S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Belsiana n. 71, presso lo studio dell’avvocato Occhipinti Mario, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Matteo Boiardo n. 12, presso lo studio dell’avvocato Morabito Giuseppe, rappresentata e difesa dall’avvocato Rausei Michele, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Comune Di Cardeto, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Calamatta n. 16, presso lo studio dell’avvocato Nardo Giuseppe che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 309/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 19/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2019 dal cons. Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA
1. La Società Alberghiera Turistica – S.A.T. s.r.l., proprietaria del complesso turistico-alberghiero denominato “*****” sito in località “*****” nel centro turistico di *****, requisito sin dall’anno 1973 per offrire alloggio agli abitanti del Comune di *****, rimasti senza casa a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi tra il dicembre 1972 ed il gennaio 1973, sulla premessa che il complesso alberghiero era stato occupato fino al dicembre 1988 e che, alla data del 31.01.1989, nè la Regione Calabria nè il Comune di Cardeto avevano corrisposto nulla di quanto dovuto a titolo di indennità di requisizione per il periodo compreso tra il 01.02.1986 ed il 31.10.1988, chiedeva e otteneva dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria il decreto ingiuntivo n. 496/1989 nei confronti dei suddetti due Enti in solido, avente ad oggetto il pagamento di complessive Lire 191.954.983, di cui Lire 113.740.000 per indennità di requisizione sino al 31.10.1988, Lire 68.194.983 per salario e contributi corrispondenti al personale addetto alla custodia dell’hotel e Lire 10.120.000 per indennità di requisizione relativa al periodo 01.11.1988 – 31.01.1989, oltre interessi fino al soddisfo e spese e competenze del procedimento.
2. Con atto di citazione del 08.05.1989, la Regione Calabria proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo eccependo l’incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Calabria a favore del Tribunale di Catanzaro e la carenza di legittimazione passiva della Regione rispetto ai rapporti obbligatori sorti dopo il 31.01.1986, data sino a cui l’Ente aveva soddisfatto le richieste di pagamento della S.A.T. s.r.l., e concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo; con comparsa di costituzione e risposta del 13.07.1989 si costituiva in giudizio la S.A.T. s.r.l. che chiedeva il rigetto delle richieste avversarie, contestava l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Regione Calabria, evidenziava che la struttura alberghiera aveva subito danni materiali a seguito dell’occupazione da parte delle famiglie ivi ospitate e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna in solido dei predetti Enti al risarcimento del danno patito; si costituiva in giudizio anche il Comune di Cardeto che contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla S.A.T. s.r.l. e dalla Regione Calabria, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il provvedimento di requisizione del complesso alberghiero era stato disposto e successivamente rinnovato dal Prefetto di Reggio Calabria sempre su richiesta della sola Regione Calabria, Ente su cui deduceva gravare in via esclusiva il relativo onere finanziario, contestava nel merito i conteggi effettuati dalla ricorrente e concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo o, comunque, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
3. Con sentenza n. 74/05, il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione stralcio – revocava il decreto ingiuntivo n. 496/89 emesso dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, accoglieva in parte la domanda di cui al ricorso per ingiunzione e condannava la Regione Calabria al pagamento in favore della Società Alberghiera Turistica (SAT) s.r.l., a titolo di indennità di occupazione abusiva in relazione al periodo dall’1-2-1986 al 20 maggio 1988, di Euro 47.663,58 oltre rivalutazione monetazione sulla base degli indici ISTAT e gli interessi legali sul predetto importo, rivalutato di anno in anno fino al soddisfo. Il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento danni nei confronti della Regione Calabria e condannava il Comune di Cardeto, in persona del suo sindaco pro-tempore, al pagamento in favore della Società Alberghiera Turistica (SAT) s.r.l. di Euro 1.504.860,88 oltre rivalutazione monetaria dal 5 settembre 2001 alla data della sentenza e gli interessi legali sull’importo rivalutato da quest’ultima data al soddisfo.
4. In accoglimento dell’appello principale proposto dal Comune di Cardeto e dell’appello incidentale proposto dalla Regione Calabria, con sentenza n. 309/2014 pubblicata il 19 settembre 2014 la Corte d’appello di Reggio Calabria revocava il decreto ingiuntivo n. 496/1989 e dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Società Alberghiera Turistica (SAT) s.r.l. nei confronti del Comune di Cardeto e della Regione Calabria. La Corte territoriale, ritenendo diversa la pretesa risarcitoria rispetto a quella monitoriamente azionata, nonchè ravvisando non rilevante l’accettazione del contraddittorio su detta domanda, stante la necessità di rilievo ufficioso dell’inammissibilità, dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta dak, (`: S.A.T. s.r.l.. La Corte territoriale riteneva che anche la pretesa relativa al pagamento dell’indennità di requisizione oltre il periodo di efficacia della stessa fosse infondata, affermando che non era stata proposta la domanda risarcitoria per illegittima protrazione dell’occupazione dell’immobile.
5. Avverso questa sentenza la Società Alberghiera Turistica (SAT) s.r.l. propone ricorso principale affidato a tre motivi, resistito con controricorso dal Comune di Cardeto e dalla Regione Calabria. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, la mancata disamina di un documento rilevante e la contraddittorietà della motivazione. Deduce che la Corte territoriale non ha tenuto conto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stato promosso nel 1989 e, quindi, come statuito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 4712/1996), trova applicazione il regime processuale anteriore alla novella di cui alla L. n. 353 del 1990 e del D.L. n. 432 del 1995, sicchè la violazione del divieto di proporre una domanda nuova non era sanzionabile in presenza di accettazione esplicita o implicita del contraddittorio. Ad avviso della ricorrente, pertanto, erroneamente la domanda risarcitoria era stata dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello, mentre il Tribunale aveva dato atto dell’accettazione del contraddittorio (pag. n. 5 e 6 della sentenza di primo grado).
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, la mancata disamina di un documento rilevante, la contraddittorietà della motivazione sia legittimazione passiva della Regione Calabria. Ad avviso della ricorrente la Corte territoriale non ha tenuto conto del contenuto del decreto del prefetto della provincia di Reggio Calabria, in base al quale era posto a carico della Regione Calabria l’onere dell’assistenza alloggiativa dei sinistrati, e l’occupazione si era protratta dopo la scadenza del provvedimento formale di acquisizione sino a maggio 1988, come era stato accertato in punto di fatto dal Tribunale.
3. Con il terzo motivo si duole della statuizione sulle spese di lite, deducendo che le pretese azionate erano state rigettate per motivi meramente formali, avendo, invece, riconosciuto anche la Corte territoriale il diritto della società a conseguire quanto dovuto, e pertanto sussistevano giusti motivi di compensazione delle spese di lite.
4. Il ricorso è inammissibile perchè tardivamente proposto.
4.1. La sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria è stata pubblicata il 19 settembre 2014 e il ricorso è stato notificato a mezzo posta con raccomandata spedita il 2 novembre 2015.
Come eccepito dalla Regione Calabria (pag. n. 3 controricorso), il termine di impugnazione ai sensi dell’art. 327 c.p.c., che è annuale nel caso di specie, in considerazione della data di instaurazione del giudizio di primo grado (1989), scadeva il 20 ottobre 2015, essendo pari a trentuno giorni il periodo di sospensione feriale dell’anno 2015.
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, chiarito che la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale – attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi della L. n. 741 del 1969, art. 1 nel testo modificato del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014 – è immediatamente applicabile con decorrenza dall’anno 2015, in forza dell’art. 16, comma 1 stesso D.L., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio tempus regit actum (Cass. n. 20866/2017; Cass. n. 11758/2017). Nella memoria illustrativa depositata ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. parte ricorrente, pur replicando alle deduzioni difensive svolte dalla Regione Calabria nel controricorso, non prende posizione in ordine all’eccezione di tardività dell’impugnazione.
5. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna controricorrente, come in dispositivo.
6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore delle parti controricorrenti delle spese di lite del presente giudizio, liquidate, per ciascuna di dette parti, in Euro 6.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020