Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.3851 del 17/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29545/2015 R.G. proposto da:

S. Calcestruzzi s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Corrado Tognetti e Fabio Pontesilli per procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’Avv. Fabio Pontesilli alla via F. Orestano n. 21;

– ricorrente –

contro

S.F., e S.G., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mauro Meneghini e Andrea Manzi per distinte procure a margine del controricorso, elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’Avv. Andrea Manzi alla via F. Confalonieri n. 5;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, n. 1625, depositata il 23 giugno 2015;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nella camera di consiglio del 1 ottobre 2019.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

ATTESO CHE:

S.F. e S.G. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Verona il fratello Gi. e S. Calcestruzzi s.p.a. per sentir condannare la società al rilascio di alcuni terreni in ***** e per sentirne disporre la divisione tra i germani comproprietari.

Respinta l’eccezione di usucapione formulata dalla società, il Tribunale condannava la stessa a rilasciare a S.F. e S.G. i due terzi dei terreni, che pure in divisione assegnava loro per l’intero, salvo conguaglio a favore di Sc.Gi..

Il giudice d’appello respingeva il gravame principale col quale la società era tornata ad eccepire l’usucapione ventennale dei fondi e, in accoglimento dell’incidentale di S.F. e S.G., condannava la società stessa a rilasciare in loro favore i terreni per l’intero.

S. Calcestruzzi ha proposto ricorso per cassazione: in data 6 settembre 2019, il Pubblico Ministero ha depositato le conclusioni per il rigetto del ricorso; in data 24 settembre 2019, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia, conforme alle prescrizioni dell’art. 390 c.p.c.

Occorre pertanto dichiarare l’estinzione del processo; nulla sulle spese, avendo i controricorrenti aderito alla rinuncia, con sottoscrizione “per visto e accettazione” (art. 391 c.p.c., comma 4).

Non sussiste l’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo per contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè la norma si riferisce ai soli casi tipici dell’integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, e non può essere estesa al diverso caso della rinuncia, trattandosi di norma eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione (Cass. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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