Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.3883 del 17/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27276-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R. COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 175, presso lo studio dell’avvocato ASTOLFO PELLEGRINI, rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO SANTAGATA, RAFFAELE DI TELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1533/27/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO GORI.

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 1533/27/18 depositata in data 14 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 5886/8/16 della Commissione tributaria provinciale di Caserta, relativa ad avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2008 emesso nei confronti di della società C.R. Costruzioni Società Cooperativa in Liquidazione, in relazione ad operazioni ritenute inesistenti;

– La CTR condivideva la decisione dei giudici di prime cure, non essendo stato l’avviso sottoscritto dal capo dell’ufficio o da persona da questi delegata, appartenente alla carriera direttiva;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo, che illustra con memoria;

– La contribuente si è difesa, depositando controricorso;

– Considerato che, ai fini della decisione, è necessario acquisire i fascicoli di merito.

P.Q.M.

La Corte:

manda la Cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli di merito.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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