LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19477/2018 proposto da:
E.S., elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Emilia n. 5, presso lo studio dell’avv. T. Aresi e dell’avv. M.C.
Seregni, che lo rappresentano e difendono, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 558/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 02/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2019 da LUCA SOLAINI.
RILEVATO IN FATTO
che:
La Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame proposto da E.S. cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (1) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto, la Corte territoriale, avrebbe erroneamente, ritenuto il richiedente asilo non credibile, pur avendo egli reso dichiarazioni coerenti e lineari e in linea con le informazioni del luogo di provenienza, alla luce dei parametri tipizzati dalle norme di cui alla rubrica, (2) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in quanto, la Corte distrettuale, non avrebbe valutato la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente asilo, e dei paesi in cui quest’ultimo aveva transitato, alla luce di fonti informative aggiornate.
In via preliminare e dirimente, il ricorso è inammissibile.
Secondo l’insegnamento di questa Corte “Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte”(Cass. n. 10072/18).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha ritenuto di far precedere ai motivi di ricorso, una necessaria parte espositiva che è completamente mancante anche nella esposizione dei motivi stessi, circostanza che non consente a questa Corte la comprensione dei medesimi e la verifica della loro ammissibilità.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020