Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41 del 07/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 11386-2018 proposto da:

P.A., M.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SIMON BOCCANEGRA 8, presso lo studio dell’avvocato MARIO GIULIANI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO GIULIANI;

– ricorrenti –

contro

A.N.A.S. SPA, MONACO SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 7141/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il ricorso in atti i ricorrenti P.- M. chiedono che sia corretto l’errore materiale contenuto nell’epigrafata ordinanza di questa Corte che, nell’atto di enunciare il dispositivo è incorsa nell’errore materiale di accogliere tra l’altro il quarto motivo di ricorso e di rigettare i primi quattro motivi di ricorso, quantunque dalle ragioni della decisione emergesse chiaramente come il quarto motivo, esaminato unitamente ai restanti sino all’ottavo, fosse stato accolto.

2. Premesso che secondo il giudizio di questa Corte “l’errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 c.p.c. e ss., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicchè non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica” (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977), nella specie la ricorrenza di esso è manifesta, posto che, sebbene dalle ragioni della decisione emerga chiaramente come il quarto motivo, esaminato unitamente ai restanti sino all’ottavo, sia stato accolto, nell’enunciare il dispositivo si è scritto “accoglie il quarto… motivo” e di seguito “rigetta i primi quattro motivi” in tal modo incorrendo nel lamentato errore materiale.

3. Va perciò disposta la chiesta emenda mandando altresì la cancelleria perchè provveda ad annotare la disposta correzione sull’originale di detta ordinanza.

Nulla spese.

PQM

Ordina la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 7141/2018 di questa Corte e dispone:

che al rigo 19 della pag. 8 si sostituisca le parola “quattro” con la parola “tre”.

Manda la cancelleria perchè faccia annotazione della disposta correzione sull’originale di detta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2020

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