Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.4120 del 18/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 17773/2017 R.G. proposto da:

T.M.A., (C.F. *****), elettivamente domiciliato in Verona, Santa Teresa, n. 5, presso lo studio dell’Avv. Beatrice Rigotti, del Foro di Verona, la quale lo rappresenta nella presente procedura, giusta procura come da separato foglio allegato al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 82/2017, pubblicata in data 13 gennaio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2019 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto del primo motivo, l’accoglimento del secondo e del terzo motivo e l’assorbimento del quarto motivo.

RILEVATO

che:

T.M.A., cittadino nato nella città di *****, nella regione del *****, ha presentato ricorso in cassazione, fondato su quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia aveva accolto il gravame proposto dal Ministero dell’Interno avente ad oggetto la decisione del Tribunale di Venezia dell’8 gennaio 2016 che aveva riconosciuto al ricorrente lo status di rifugiato, ritenendo sussistente una condizione di persecuzione a fini politici direttamente rivolta verso la sua persona;

la Corte territoriale, in accoglimento parziale del gravame proposto dal Ministero dell’interno, ha disposto il rilascio in favore di T.M.A. di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

l’Amministrazione intimata non si è costituita.

CONSIDERATO

che:

T.M.A., con il primo motivo di ricorso, lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla questione di inammissibilità sollevata poichè nell’impugnazione non erano stati indicati chiaramente i requisiti richiesti dall’art. 342 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 2;

in particolare il ricorrente deduce che, tenuto conto che l’atto di appello richiamava il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che regola l’istituto della protezione sussidiaria, il Ministero non aveva svolto nessuna specifica doglianza sull’ordinanza impugnata che aveva riconosciuto il diverso istituto dello status di rifugiato; agli atti del ricorso manca il fascicolo di ufficio del giudizio di merito, la cui acquisizione appare opportuna al fine di verificare se il ricorrente avesse effettivamente proposto, in quella sede, la censura di cui sopra.

P.Q.M.

la Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone che venga acquisito, a cura della cancelleria, il fascicolo di ufficio relativo al giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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