LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20159-2017 proposto da:
IMMOBILIARE GREEN SEA SRL, in persona del legale C rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 732/D, presso lo studio dell’avvocato ENRICO BRACCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO COVRE;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di UDINE, depositato il 30/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2019 dal Presidente Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.
La Corte.
RILEVATO
che:
Con decreto depositato il 130/6/2017, il Tribunale di Udine ha respinto la domanda di ammissione al passivo del Fallimento ***** srl in liquidazione, avanzata dalla Immobiliare Green Sea srl, ritenendo il credito prescritto ex art. 1667 c.c., comma 3, non potendosi ritenere i ” gravi difetti” ex art. 1669 c.c., nè la gravità da potere essere associata alla rovina in tutto o in parte o all’evidente pericolo di rovina, trattandosi di errata pendenza delle terrazze e della esecuzione non a regola d’arte della impermeabilizzazione delle stesse; in ogni caso, per l’errata pendenza, si tratterebbe di vizio palese sicchè gli stessi avrebbero dovuto essere denunciati al momento della consegna o al più tardi alla data della transazione del 10/2/2011.
Ricorre Immobiliare Green con due motivi.
Il Fallimento non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
Con atto in data 29/11/2019, il difensore della ricorrente, richiamati i poteri allo stesso conferiti con la procura speciale 20/7/2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Ne consegue la pronuncia di estinzione del giudizio, ex artt. 390 e 391 c.p.c., senza che residui alcuna pronuncia sulle spese, essendo rimasto intimato il fallimento, e la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione(così, tra le ultime, la pronuncia 25485/18).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020