Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4134 del 18/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20159-2017 proposto da:

IMMOBILIARE GREEN SEA SRL, in persona del legale C rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 732/D, presso lo studio dell’avvocato ENRICO BRACCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO COVRE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di UDINE, depositato il 30/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2019 dal Presidente Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

La Corte.

RILEVATO

che:

Con decreto depositato il 130/6/2017, il Tribunale di Udine ha respinto la domanda di ammissione al passivo del Fallimento ***** srl in liquidazione, avanzata dalla Immobiliare Green Sea srl, ritenendo il credito prescritto ex art. 1667 c.c., comma 3, non potendosi ritenere i ” gravi difetti” ex art. 1669 c.c., nè la gravità da potere essere associata alla rovina in tutto o in parte o all’evidente pericolo di rovina, trattandosi di errata pendenza delle terrazze e della esecuzione non a regola d’arte della impermeabilizzazione delle stesse; in ogni caso, per l’errata pendenza, si tratterebbe di vizio palese sicchè gli stessi avrebbero dovuto essere denunciati al momento della consegna o al più tardi alla data della transazione del 10/2/2011.

Ricorre Immobiliare Green con due motivi.

Il Fallimento non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

Con atto in data 29/11/2019, il difensore della ricorrente, richiamati i poteri allo stesso conferiti con la procura speciale 20/7/2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Ne consegue la pronuncia di estinzione del giudizio, ex artt. 390 e 391 c.p.c., senza che residui alcuna pronuncia sulle spese, essendo rimasto intimato il fallimento, e la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione(così, tra le ultime, la pronuncia 25485/18).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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