Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4146 del 18/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 969-2019 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA, 20, presso lo studio dell’avvocato AMALIA CAPALBO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 83818/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI ALBERTO.

RILEVATO

che:

1. con decreto depositato in data 20 novembre 2018 il Tribunale di Roma respingeva il ricorso proposto da D.M., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex artt. 14 e ss., o alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

il Tribunale rilevava, fra l’altro, che le fonti di informazione consultate non evidenziavano la sussistenza nella regione del Casamance, in Senegal, da dove il richiedente asilo proveniva, di una situazione di conflitto armato generatore di violenza indiscriminata tale da integrare una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona in relazione a tutti i soggetti ivi abitanti;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia D.M. al fine di far valere un unico motivo di impugnazione; il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

che:

3. il motivo di ricorso presentato denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “laddove il Tribunale di Roma non ha ritenuto integrata la fattispecie normativa pur in presenza di conflitti armati localizzati e banditismo indiscriminato nella regione del Casamance”;

4. ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

il Tribunale si è ispirato a simili criteri, prendendo in esame informazioni aggiornate sulla situazione esistente in Senegal e, in particolare, nella regione del Casamance, da cui il richiedente asilo proviene, ed escludendo la sussistenza in quel luogo di una situazione rilevante ai fini del riconoscimento della protezione richiesta;

la critica si rivela perciò inammissibile, perchè, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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